Il servizio è pubblico, la società no. Per la Corte Ue, l'Iva ci vuole
Pubblicato il 03/03/18 00:00 [Doc.4310]
di Redazione IL CASO.it


Non basta avere tra i vari clienti un Comune e svolgere compiti in sua vece. Il corrispettivo è imponibile e va trattato come quelli ricevuti per lavori commissionati da altri soggetti

Non si verifica il non assoggettamento a Iva previsto dall'articolo 13, paragrafo 1 della direttiva 2006/112, nel caso in cui l'attività avente a oggetto lo svolgimento di alcuni compiti pubblici da parte di una società costituisca una attività economica, ai sensi dell'articolo 9 di tale direttiva.

La fattispecie
La domanda di pronuncia pregiudiziale relativa alla fattispecie in esame verte sull'interpretazione dell'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE sull'Iva ed è stata proposta nell'ambito di una controversia che oppone una società a responsabilità limitata all'amministrazione finanziaria ungherese in merito all'assoggettamento a Iva di alcune attività affidate alla srl in forza di un contratto concluso con un Comune.
Tale società, non avente scopo di lucro e detenuta al 100% da un Comune ungherese, ha stipulato con l'ente locale un contratto relativo all'espletamento di compiti e all'utilizzo di beni, in forza del quale la stessa si è impegnata, dietro compenso dell'amministrazione comunale e attraverso l'utilizzo di beni messi a disposizione da quest'ultima, a realizzare determinati compiti pubblici elencati in un allegato del contratto. Si tratta, tra l'altro, della gestione di alloggi e di altri locali.
La srl non ha fatturato le prestazioni in argomento né ha traslato l'Iva sull'importo ricevuto come corrispettivo per le attività svolte. In seguito ad alcune verifiche, l'amministrazione finanziaria ha adottato alcune determinazioni che attestano un debito Iva a carico della società.
Tutto ciò premesso, la questione è approdata dinanzi alla competente autorità giurisdizionale che ha sottoposto al vaglio pregiudiziale della Corte Ue alcune questioni.

Le valutazioni della Corte Ue sulle questioni pregiudiziali e le relative conclusioni
Con la prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2006/112, debba essere interpretato nel senso che costituisce una prestazione di servizi fornita a titolo oneroso, soggetta a Iva in forza di tale disposizione, un'attività consistente nello svolgimento da parte di una società di determinati compiti pubblici in esecuzione di un contratto concluso tra la medesima e un Comune.

A tal proposito, la Corte Ue osserva che la possibilità di qualificare una prestazione di servizi come "operazione a titolo oneroso" soggetta, di norma, all'Iva, coerentemente con l'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2006/112, presuppone unicamente l'esistenza di un nesso diretto tra tale prestazione e un compenso realmente ricevuto dal soggetto passivo. Un tale nesso diretto sussiste qualora tra il prestatore e il destinatario intercorra un rapporto giuridico nell'ambito del quale avvenga uno scambio di reciproche prestazioni e il compenso ricevuto dal prestatore costituisca il controvalore effettivo del servizio prestato al destinatario.

Nel caso di specie, spetta al giudice del rinvio verificare se dal contratto in questione risulti che le attività della società siano effettuate a titolo oneroso e, pertanto, abbiano un carattere economico, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2006/112, che conferisca alla società la qualità di soggetto passivo. Tuttavia, la Corte può fornire a tale giudice, tenuto conto delle informazioni contenute nella decisione di rinvio, gli elementi di interpretazione idonei a consentirgli di statuire.

In forza del contratto in questione, la società si è impegnata, "dietro compenso versato dal Comune", a realizzare determinati compiti pubblici incombenti, secondo la normativa ungherese, a tale ente.
Occorre inoltre muovere dalla natura stabile e continuativa delle prestazioni fornite dalla srl all'amministrazione locale e dal relativo compenso versato a titolo di corrispettivo, condizione dimostrata dal fatto che i servizi oggetto del contratto in questione sono forniti dalla società al Comune in parola, a fronte del compenso previsto da tale contratto.
Nella valutazione del carattere oneroso dell'attività, poi, la circostanza che la realizzazione dei compiti pubblici sia imposta all'amministrazione comunale da una norma di legge non può rimettere in discussione né la qualificazione di un'attività del genere come "prestazione di servizi" né il nesso diretto tra tale prestazione e il suo corrispettivo.

Il fatto che l'attività consista nell'esercizio di funzioni conferite e regolamentate per legge, per uno scopo di interesse generale è, infatti, irrilevante al fine di valutare se la stessa costituisca una prestazione di servizi a titolo oneroso. In proposito, la Corte ha dichiarato che, anche qualora l'attività considerata abbia a oggetto l'esecuzione di un obbligo costituzionale incombente esclusivamente e direttamente allo Stato membro interessato, tale sola circostanza non può rimettere in discussione il nesso diretto tra la prestazione di servizi effettuata e il corrispettivo ricevuto.
Inoltre, se è vero che l'obiettivo d'interesse generale perseguito con alcune prestazioni di servizi fornite, in particolare, da enti di diritto pubblico è preso in considerazione nell'ambito del sistema comune dell'Iva, nella misura in cui, ai sensi dell'articolo 132, paragrafo 1, della direttiva 2006/112, alcune di tali prestazioni devono essere esentate dall'imposta, è tuttavia pacifico che l'attività di cui è incaricata la società in forza del contratto in questione non rientra in nessuna di tali deroghe.

Tutto ciò premesso, l'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2006/112 dev'essere interpretato nel senso che, salva verifica da parte del giudice del rinvio degli elementi di fatto pertinenti, costituisce una prestazione di servizi fornita a titolo oneroso, soggetta all'Iva in forza di tale disposizione, un'attività consistente nello svolgimento da parte di una società di determinati compiti pubblici in esecuzione di un contratto concluso tra tale società e un Comune.

Con ulteriori questioni, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2006/112 debba essere interpretato nel senso che ricade nella norma di non assoggettamento all'Iva, prevista da tale disposizione, un'attività consistente nello svolgimento da parte di una società di determinati compiti pubblici comunali in esecuzione di un contratto concluso tra tale società e un Comune, nell'ipotesi in cui tale attività costituisca un'attività economica ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, della medesima direttiva.

Secondo una consolidata giurisprudenza della Corte, occorre muovere da un'analisi teleologicamente orientata della disposizione in esame, che pone in evidenza, ai fini della non assoggettabilità, la necessità di soddisfare congiuntamente due condizioni e vale a dire l'esercizio di attività da parte di un ente pubblico e l'esercizio di attività in veste di pubblica autorità.
Con riferimento alla prima di tali condizioni, la Corte ha statuito che il fatto che l'ente interessato disponga, in forza del diritto nazionale applicabile, di prerogative di pubblica autorità non è determinante ai fini di tale qualifica, ma rappresenta tuttavia, in quanto caratteristica essenziale di qualsiasi pubblica autorità, un'indicazione di una certa importanza per stabilire se detto ente debba essere qualificato come "ente di diritto pubblico". Nel caso di specie, salvo verifica da parte del giudice del rinvio, sembra che la società non disponga, per l'esecuzione dei compiti che le sono affidati in forza del contratto in questione, di alcuna delle prerogative di pubblica autorità di cui dispone il Comune.
Anche altre caratteristiche della srl sembrano deporre contro una qualifica di quest'ultima come "ente di diritto pubblico" ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2006/112, in quanto lasciano dubitare che tale società possa essere considerata sufficientemente integrata nell'organizzazione dell'amministrazione. La società, infatti, essendo stata costituita dal Comune sotto forma di società a responsabilità limitata senza scopo di lucro, è anzitutto una persona giuridica di diritto privato, la quale dispone, secondo le norme di legge a essa applicabili, di una determinata autonomia rispetto al suddetto Comune nell'ambito del suo funzionamento e della sua gestione quotidiana.
Non risulta sussistere un nesso organico tra la società e l'ente, dato che la prima non è stata costituita con un atto decisorio adottato dal Comune, che definisca i servizi da fornire a quest'ultimo. Pur risultando che l'autonomia della società è senz'altro limitata per via del fatto che il suo capitale, non aperto a partecipazioni azionarie da parte di privati, è detenuto al 100% dal Comune, da altri elementi emerge tuttavia che quest'ultimo non è in condizione di esercitare un'influenza decisiva sulle attività di tale società.

È infatti pacifico che il Comune non è il solo cliente della società e che le prestazioni fornite da tale società a terzi non sono di importanza marginale, sono imponibili e, in effetti, sono state tassate.
Inoltre, il contratto in questione contiene clausole che consentono di accertare lo svolgimento dei compiti affidati e ciò denoterebbe l'assenza di un controllo effettivo da parte dell'amministrazione locale.
Infine, non risulta che tale contratto contenga condizioni che consentano al Comune di fissare direttive vincolanti per la società nello svolgimento delle prestazioni. Effettuata la verifica di questi diversi elementi di fatto e di diritto nazionale da parte del giudice del rinvio nell'ambito di una valutazione d'insieme, che tenga conto anche del principio secondo il quale l'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2006/112, in quanto deroga alla norma generale dell'assoggettamento all'Iva di qualsiasi attività di natura economica va interpretato restrittivamente, la società interessata non può essere qualificata come "ente di diritto pubblico" ai sensi di tale disposizione.
Con riferimento alla seconda condizione prescritta alla stessa disposizione, secondo la quale sono esentate dall'imposta sul valore aggiunto solo le attività svolte da un ente di diritto pubblico che agisca in qualità di autorità pubblica, alla luce di una giurisprudenza costante della Corte, neanche tale presupposto sembra essere soddisfatto nel caso di specie.
Poiché, infatti, la società, secondo elementi di fatto e di diritto nazionale la cui verifica incombe al giudice del rinvio, è disciplinata da disposizioni di diritto privato e non dispone, per l'esecuzione dei compiti pubblici a essa affidati in forza del contratto in questione, di alcuna delle prerogative dei poteri pubblici del Comune, non si può sostenere che essa eserciti un'attività nell'ambito di un regime di diritto pubblico.

Tutto ciò premesso, la Corte Ue perviene alla conclusione che l'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2006/112 deve essere interpretato nel senso che, salva verifica da parte del giudice del rinvio degli elementi di fatto e di diritto nazionale pertinenti, non ricade nella norma di non assoggettamento all'Iva un'attività consistente nello svolgimento da parte di una società di determinati compiti pubblici comunali in esecuzione di un contratto concluso tra la stessa e un'amministrazione locale, nell'ipotesi in cui le prestazioni effettuate costituiscano un'attività economica ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, della medesima direttiva.


Data della sentenza
22 febbraio 2018

Numero della Causa:
C-182/17

Nome delle parti:
Nagyszenas Telepulesszolgaltatasi Nonprofit Kft

contro

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága
Marcello Maiorino
pubblicato Venerdì 23 Febbraio 2018


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