Pagamento di crediti anteriori: il concetto di essenzialità non può essere inteso in senso assoluto
Pubblicato il 01/03/18 00:00 [Doc.4323]
di Redazione IL CASO.it


Tribunale di Ravenna 28 luglio 2017 - pres. Santi est. Farolfi

Segnalazione e massima a cura dell'avv. Astorre Mancini del Foro di Rimini, mancini@studiotmr.it

Concordato preventivo - Pagamento di crediti anteriori - Disciplina ex art. 182-quinquies l. fall. - Essenzialità della prestazione - Caratteri

Dal coordinamento dell'art. 161 settimo comma l. fall. e art. 182-quinquies l. fall. riguardo il pagamento di crediti anteriori - in relazione all'attestazione del professionista circa il carattere essenziale della prestazione per la prosecuzione della attività di impresa - emerge che il concetto di essenzialità non può essere inteso in senso assoluto, ma va interpretato in modo relativo, essendo la disciplina relativa alla continuità aziendale, di cui il legislatore della riforma ha inteso favorire la prosecuzione rispetto all'alternativa liquidatoria/fallimentare.

(Fattispecie relativa all'autorizzazione al pagamento di crediti fiscali extra UE anteriori alla domanda di concordato, ritenuti funzionali al mantenimento di rapporti contrattuali di nolo di navi).


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