Garante privacy: No allo spam sulle Pec dei liberi professionisti
Pubblicato il 01/03/18 08:58 [Doc.4327]
di Redazione IL CASO.it


"Contrariamente a quanto rappresentato, le comunicazioni elettroniche oggetto di accertamento da parte dell'Ufficio (cfr. punto 2.1), ivi comprese quelle ricevute dai segnalanti, devono invece ritenersi connotate da finalità promozionali, in quanto mirano a favorire (peraltro verso pagamento di un corrispettivo «per ottenere l'attestato di qualificazione che abilita alla nuova attività professionale da parte dell'organismo di certificazione indipendente»: cfr. bando 2 ottobre 2016 in atti) le attività dell'Associazione connesse alla figura del "consulente reputazionale" all'interno del cd. "sistema Mevaluate" (v. altresì, in relazione riguardo alla definizione e all'ampia portata delle finalità promozionali, l'art. 13 direttiva 2002/58/CE, nonché il parere del Gruppo art. 29 n. 5/2004 relativo alle comunicazioni indesiderate a fini di commercializzazione diretta);"


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