Condotte restrittive del Consiglio notarile di Milano
Pubblicato il 06/03/18 08:11 [Doc.4345]
di Redazione IL CASO.it


BOLLETTINO N. 8 DEL 5 MARZO 2018 I803
CONDOTTE RESTRITTIVE DEL CONSIGLIO NOTARILE DI MILANO

Provvedimento n. 27042
L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 14 febbraio 2018;
SENTITO il Relatore Professor Michele Ainis; VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;
VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;
VISTA la propria delibera n. 26327 dell'11 gennaio 2017, con la quale è stata avviata un'istruttoria, ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 287/90, nei confronti del Consiglio Notarile di Milano, per accertare l'esistenza di violazioni dell'articolo 2 della legge n. 287/90;
VISTI gli atti del procedimento;
CONSIDERATE la complessità della fattispecie oggetto del procedimento e la quantità e complessità degli elementi acquisiti nel corso dell'istruttoria;
CONSIDERATA, altresì, la necessità di assicurare alle Parti il più ampio esercizio del diritto di difesa al fine di garantire appieno il diritto del contraddittorio;
RITENUTO, pertanto, ai fini dell'accertamento dei profili oggetto del procedimento e per garantire l'applicazione del principio del contraddittorio, di dover prorogare il termine di chiusura del procedimento, attualmente fissato al 31 marzo 2018;
DELIBERA
di prorogare al 15 maggio 2018 il termine di conclusione del procedimento. Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Art. 2. l. n. 287/90
Intese restrittive della libertà di concorrenza
1. Sono considerati intese gli accordi e/o le pratiche concordate tra imprese nonché le deliberazioni, anche se adottate ai sensi di disposizioni statutarie o regolamentari, di consorzi, associazioni di imprese ed altri organismi similari.
2. Sono vietate le intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante, anche attraverso attività consistenti nel:
a) fissare direttamente o indirettamente i prezzi d'acquisto o di vendita ovvero altre condizioni contrattuali;
b) impedire o limitare la produzione, gli sbocchi o gli accessi al mercato, gli investimenti, lo sviluppo tecnico o il progresso tecnologico;
c) ripartire i mercati o le fonti di approvvigionamento;
d) applicare, nei rapporti commerciali con altri contraenti, condizioni oggettivamente diverse per prestazioni equivalenti, così da determinare per essi ingiustificati svantaggi nella concorrenza;
e) subordinare la conclusione di contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun rapporto con l'oggetto dei contratti stessi.
3. Le intese vietate sono nulle ad ogni effetto.


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