Costituzione di parti in giudizio: forma diversa, ma scopo raggiunto
Pubblicato il 20/03/18 06:49 [Doc.4442]
di Redazione IL CASO.it


Salva la validità degli atti affetti da presunte violazioni procedurali, dove dall'astratta inosservanza della norma non sia derivato alcun pregiudizio nei confronti dell'"avversario"

La notifica del ricorso introduttivo su supporto cartaceo e la conseguente costituzione in giudizio del ricorrente con modalità tradizionali, non vincola il resistente a proseguire il processo in maniera cartacea, obbligandolo a scegliere la stessa forma di costituzione.
Così si è espressa la Commissione tributaria provinciale di Foggia, con la sentenza n. 104/04/2018 del 5 febbraio scorso, che ha ritenuto valida la costituzione in giudizio telematica dell'agente della riscossione, benché il processo sia stato avviato dal contribuente in forma cartacea.

Il quadro normativo e la prassi di riferimento
Il decreto del ministro dell'Economia e delle Finanze 163/2013, ha previsto l'avvio graduale del processo tributario telematico presso le diverse Commissioni tributarie, demandando a successivi decreti attuativi l'individuazione delle Ct cui si sarebbe gradualmente esteso.
In particolare, a partire dal 1° dicembre 2015 è stata avviata, dapprima presso le Commissioni tributarie della Toscana e dell'Umbria (decreto 4 agosto 2015 del direttore generale delle Finanze, che individua le specifiche tecniche per l'uso di strumenti informatici e telematici nel contenzioso tributario) e poi, progressivamente, su tutto il territorio nazionale, la fase di sperimentazione del processo tributario telematico.
Dal 15 luglio 2017, il processo tributario telematico è attivo in tutto il Paese e, quindi, presso tutte le Commissioni tributarie le parti hanno la facoltà, previa registrazione al Sistema informativo della Giustizia tributaria (Sigit) di utilizzare la posta elettronica certificata (Pec) per la notifica del ricorso, anche in appello, e di effettuare il successivo deposito in via telematica degli atti e documenti del processo.

La circolare n. 2/Df del 2016, con la quale il ministero dell'Economia e delle Finanze ha fornito le prime indicazioni per la gestione del processo tributario telematico, ha chiarito che ciascuna delle parti può scegliere di notificare e depositare gli atti processuali mediante l'uso degli strumenti informatici e telematici presso le Commissioni tributarie dopo l'avvio del processo tributario telematico.
Secondo i chiarimenti di cui alla predetta circolare, il principio di facoltatività della scelta consente, ai sensi dell'articolo 16-bis (Comunicazione e notificazioni per via telematica) del decreto legislativo 546/1992, alla parte resistente, indipendentemente dalla scelta operata dal ricorrente, di avvalersi delle modalità telematiche di deposito delle controdeduzioni, dei relativi documenti allegati e di ogni altro atto e documento, nonché di effettuare le notifiche alle controparti utilizzando la Pec.

La vicenda processuale e la decisione
Con ricorso, proposto nei soli confronti dell'agente della riscossione, notificato e depositato in forma cartacea, il contribuente ha impugnato l'intimazione di pagamento relativa a un avviso di accertamento e diverse altre cartelle.
L'agente della riscossione si è costituito con modalità telematiche ed è volontariamente intervenuta l'Agenzia delle entrate.

Il ricorrente ha depositato una memoria eccependo - unitamente a una serie di ulteriori doglianze - l'assenza in atti delle controdeduzioni depositate solo telematicamente dall'agente della riscossione, ritenendo che fosse necessario proseguire in maniera cartacea il processo avviato in tale forma.
L'eccezione è stata rigettata dalla Commissione tributaria provinciale di Foggia con la sentenza in esame, attraverso la quale il collegio esclude che la scelta del ricorrente di costituirsi in giudizio con modalità cartacea possa obbligare il resistente ad adottare la stessa forma di costituzione.

La Ctp argomenta la propria decisione sul punto ritenendo che l'unico vincolo prescritto dalla normativa che disciplina il processo tributario telematico, con riguardo alle modalità di deposito e notifica di atti processuali, sia quello stabilito dall'articolo 2, comma 3, del Dm 163/2013, ove si prevede che "la parte che abbia utilizzato in primo grado le modalità telematiche di cui al presente regolamento è tenuta ad utilizzare le medesime modalità per l'intero grado del giudizio nonché per l'appello, salvo sostituzione del difensore".
L'articolo 2, quindi, obbliga la sola parte che ha adottato in primo grado le modalità telematiche a proseguire l'intero giudizio, anche in appello, avvalendosi degli strumenti del processo telematico, senza condizionare le scelte della controparte. Nulla prevede, invece, per l'ipotesi inversa di avvio del processo con modalità cartacea.

Ma non solo. A supporto della ritenuta validità della costituzione telematica dell'agente della riscossione, la Ctp di Foggia fa, inoltre, proprio l'orientamento della Corte di cassazione (pronuncia ss.uu. 7665/2016), secondo cui le norme di rito non tutelano l'interesse all'astratta regolarità del processo e, pertanto, l'eventuale violazione di una norma processuale non invalida l'atto che ne sarebbe affetto, in assenza di un concreto pregiudizio per il diritto di difesa della parte che ha denunciato la violazione. La Cassazione ha, quindi, ritenuto inammissibile l'eccezione che si limita a denunciare un mero vizio procedimentale senza dimostrare la lesione al diritto di difesa che ne consegue (pronuncia 26831/2014).

Osservazioni
La decisione dei giudici foggiani fornisce lo spunto per alcune considerazioni su quello che è l'approccio di alcuni collegi di merito con riguardo ai primi contenziosi in cui emergono problematiche interpretative in tema di utilizzo del mezzo telematico nei giudizi tributari.
La soluzione adottata dalla Ctp non si attiene a rigidi canoni formalistici, ma si allinea all'orientamento del giudice di legittimità che fa salva la validità degli atti affetti da presunte violazioni procedurali, ove dall'astratta violazione della norma non sia derivato in concreto alcun pregiudizio nei confronti della controparte.

Dello stesso tenore la sentenza n. 5082/1/2017 del 5 dicembre 2017 della Commissione tributaria regionale Lombardia, in cui è stato stabilito che la notifica dell'appello eseguita tramite Pec, addirittura prima dell'attivazione del processo tributario telematico nella realtà territoriale di riferimento, è soltanto nulla e quindi sanabile per raggiungimento dello scopo quando la controparte si è regolarmente costituita senza contestare alcun pregiudizio al proprio diritto di difesa.
La Ctr Lombardia ha osservato che la notifica in argomento, in quanto effettuata ai difensori di controparte che, essendo avvocati iscritti all'ordine professionale, sono obbligati per legge a munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata, non può considerarsi inesistente, nonostante alla data della notifica il processo tributario telematico non fosse ancora stato attivato nella regione.
Secondo i giudici milanesi, con il decreto del direttore generale delle Finanze 4 agosto 2015, sono state fissate le regole tecniche per avviare i giudizi tributari con modalità telematica, e pertanto, nella specie, "la notifica è stata effettuata in una forma legislativamente prevista ed atta ad assicurare la conoscenza dell'atto da parte del suo destinatario", conseguendo in ogni caso alla costituzione in giudizio dell'appellato il raggiungimento dello scopo e la sanatoria di ogni eventuale vizio dell'iter notificatorio.
Sapia Rutigliano
pubblicato Venerdì 16 Marzo 2018


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