Corte Ue: il diniego di rimborso Iva contrasta la disciplina comunitaria
Pubblicato il 24/03/18 00:00 [Doc.4457]
di Redazione IL CASO.it


Il termine di decadenza del diritto alla detrazione, previsto dalla disciplina interna, non deve rendere praticamente impossibile - o eccessivamente difficile - l'esercizio dello stesso
Corte Ue: il diniego di rimborso Iva|contrasta la disciplina comunitaria
La normativa di uno Stato membro che, per scadenza dei tempi di presentazione della domanda di rimborso, nega il diritto al risarcimento dell'Iva, nell'ipotesi in cui l'imposta è stata fatturata al soggetto passivo e versata da quest'ultimo alcuni anni dopo la cessione dei beni, è stata ritenuta, dagli eurogiudici, contrastante con la disciplina comunitaria.

La fattispecie
La domanda di pronuncia pregiudiziale, nella fattispecie in esame, verte sull'interpretazione degli articoli 167 e 178, lettera a), della direttiva 2006/112/Ce sull'Iva ed è stata presentata nell'ambito di una controversia, che oppone una società all'amministrazione finanziaria slovacca, in ordine al parziale rifiuto opposto a una domanda di rimborso Iva, in seguito all'avvenuto decorso del termine di scadenza.

Le società del gruppo A (con sede in Germania e in Slovacchia) hanno ceduto alla società B, con sede in Germania, stampi per la produzione di fari per autovetture.
In tale occasione, le società del gruppo A hanno emesso fatture al netto dell'Iva, considerando che non si trattava di cessioni di beni, ma di "compensazioni finanziarie", esenti da Iva.
La società B ha presentato all'ufficio territoriale competente una domanda di rimborso per l'Iva applicata a tali forniture.

L'ufficio ha in parte respinto la richiesta, per l'avvenuto decorso del termine di scadenza di cinque anni, previsto dal diritto slovacco. Infatti, è stato ritenuto, al riguardo, che il diritto al rimborso dell'Iva era sorto alla data di cessione dei beni, vale a dire allorché l'Iva era divenuta esigibile, cosicché il diritto al rimborso dell'imposta, era già estinto alla data di presentazione della domanda.

Le questioni pregiudiziali e le valutazioni della Corte Ue
La questione è approdata dinanzi alla competente autorità giurisdizionale che ha sottoposto al vaglio pregiudiziale della Corte Ue alcune questioni, con cui chiede, in sostanza, se il diritto comunitario debba essere interpretato nel senso che osta alla normativa di uno Stato membro in forza della quale - nelle ipotesi in cui l'Iva è stata fatturata al soggetto passivo e versata da quest'ultimo diversi anni dopo la cessione dei beni fatturati - è negato il diritto al rimborso dell'Iva, sulla base del fatto che il termine di decadenza previsto per l'esercizio di tale diritto sarebbe iniziato a decorrere dalla data della consegna dei beni e, quindi, scaduto prima della presentazione della domanda di rimborso.

Ai sensi dell'articolo 1 della direttiva 2008/9, sono stabilite norme dettagliate per il rimborso dell'Iva di cui all'articolo 170 della direttiva 2006/112 ai soggetti passivi non stabiliti nello Stato membro di rimborso, che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 3 della direttiva 2008/9.
La direttiva 2008/9 non ha, tuttavia, lo scopo di determinare le condizioni di esercizio né la portata del diritto al rimborso. L'articolo 5, secondo comma, di questa direttiva prevede, infatti, che, fatto salvo l'articolo 6 e ai fini della stessa direttiva, il diritto al rimborso dell'Iva a monte è determinato secondo la direttiva 2006/112 quale applicata dallo Stato membro di rimborso.
Pertanto, il diritto, per un soggetto passivo residente in uno Stato membro, di ottenere il rimborso dell'Iva assolta in un altro Stato membro, quale disciplinato dalla direttiva 2008/9, trova il corrispondente nel diritto, istituito a suo favore dalla direttiva 2006/112, di detrarre l'Iva pagata a monte nel proprio Stato membro.

Il sistema delle detrazioni e, quindi, dei rimborsi, è inteso a esonerare interamente l'imprenditore dall'onere dell'Iva dovuta o assolta nell'ambito di tutte le sue attività economiche.
Il sistema dell'Iva garantisce, di conseguenza, la neutralità dell'imposizione fiscale per tutte le attività economiche, indipendentemente dallo scopo o dai risultati di dette attività, purché queste siano, in linea di principio, soggette esse stesse all'Iva.

Il diritto alla detrazione dell'Iva è subordinato al rispetto di requisiti o di condizioni tanto sostanziali quanto di natura formale.
Per quanto riguarda i requisiti o le condizioni sostanziali, dall'articolo 168, lettera a), della direttiva 2006/112, risulta che, per poter beneficiare di tale diritto, occorre, da un lato, che l'interessato sia un "soggetto passivo" ai sensi della direttiva in parola e, dall'altro, che i beni o i servizi addotti a fondamento del diritto alla detrazione dell'Iva siano utilizzati a valle dal soggetto passivo ai fini delle proprie operazioni soggette a imposta e che, a monte, tali beni siano ceduti o che tali servizi siano forniti da un altro soggetto passivo.

Per quanto concerne le modalità di esercizio del diritto alla detrazione dell'Iva, che sono assimilabili a requisiti o a condizioni di natura formale, l'articolo 178, lettera a), della direttiva 2006/112, prevede che il soggetto passivo debba essere in possesso di una fattura emessa ai sensi degli articoli da 220 a 236 e degli articoli da 238 a 240 della stessa direttiva.
Nonostante, in base all'articolo 167 della direttiva 2006/112, il diritto a detrazione sorga alla data in cui l'imposta diviene esigibile, in linea di principio, l'esercizio di tale diritto è possibile, ai sensi dell'articolo 178 della direttiva, solo a partire dal momento in cui il soggetto passivo è in possesso di una fattura.

Ai sensi dell'articolo 167 e dell'articolo 179, primo comma, della direttiva 2006/112, il diritto a detrazione dell'Iva va esercitato, in linea di principio, nel corso dello stesso periodo in cui tale diritto è sorto, ossia nel momento in cui l'imposta diviene esigibile.
Ciononostante, ai sensi degli articoli 180 e 182 della citata direttiva, un soggetto passivo può essere autorizzato a operare la detrazione anche se non ha esercitato il proprio diritto nel periodo in cui questo è sorto, fatto salvo, però, il rispetto delle condizioni e delle modalità fissate dalle normative nazionali.

La possibilità di esercitare il diritto alla detrazione senza alcuna limitazione temporale contrasterebbe, tuttavia, col principio della certezza del diritto, il quale richiede che la situazione fiscale del soggetto passivo, non possa essere indefinitamente rimessa in discussione.
Così, la Corte Ue ha dichiarato che un termine di decadenza, la cui scadenza porti a sanzionare il contribuente non sufficientemente diligente che abbia omesso di richiedere la detrazione dell'Iva a monte, privandolo di tale diritto, non può essere considerato incompatibile col regime instaurato dalla direttiva 2006/112, purché, per un verso, tale termine si applichi allo stesso modo ai diritti analoghi in materia fiscale fondati sull'ordinamento interno e a quelli fondati sul diritto comunitario (principio di equivalenza) e, per altro verso, esso non renda praticamente impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio del diritto a detrazione.

Nel caso di specie, risulta che, nonostante le cessioni di beni siano state effettuate tra il 2004 e il 2010, le società del gruppo A hanno proceduto a una regolarizzazione dell'Iva solo nel 2010, emettendo fatture che comprendevano l'imposta, presentando dichiarazioni fiscali supplementari all'autorità nazionale competente e versando l'Iva dovuta all'erario.
Per la società B è stato oggettivamente impossibile esercitare il proprio diritto al rimborso prima di questa regolarizzazione, non potendo, in precedenza, disporre delle fatture né sapere se era dovuta l'Iva.
Solo in seguito alla fatturazione, infatti, sono state soddisfatte le condizioni sostanziali e formali che danno diritto alla detrazione dell'Iva e la società B ha potuto, quindi, chiedere di veder alleviato il proprio onere dell'Iva dovuta o pagata nel rispetto della direttiva 2006/112 e del principio di neutralità fiscale.
Pertanto, non avendo la società B dato prova di mancanza di diligenza, e in assenza di abusi o di collusione fraudolenta con le società del gruppo A, non poteva essere validamente opposto al diritto di rimborso dell'imposta un termine di decadenza che sarebbe iniziato a decorrere dalla data della cessione dei beni e, per determinati periodi, sarebbe scaduto prima della fatturazione.

Le conclusioni della Corte Ue
Tutto ciò premesso, la Corte Ue perviene alla conclusione che il diritto comunitario deve essere interpretato nel senso che osta alla normativa di uno Stato membro in forza della quale, in circostanze come quelle della fattispecie in esame, nelle quali l'Iva è stata fatturata al soggetto passivo e versata da quest'ultimo diversi anni dopo la cessione dei beni di cui trattasi, viene negato il diritto al rimborso dell'Iva, sulla base della motivazione che il termine di decadenza previsto da tale normativa per l'esercizio del diritto sarebbe iniziato a decorrere dalla data della consegna e sarebbe scaduto prima della presentazione della domanda di rimborso.


Data della sentenza:
21 marzo 2018
Numero della causa:
C-533/16
Nome delle parti:
Volkswagen AG
Contro
Finance riaditel'stvo Slobenskey republiky

Marcello Maiorino
pubblicato Mercoledì 21 Marzo 2018


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