Verifica della soddisfazione minima dei chirografari mediante applicazione della regola B.A.R.D.
Pubblicato il 16/04/18 00:00 [Doc.4544]
di Redazione IL CASO.it


Segnalazione e massime a cura dell'Avv. Marco Greggio

Concordato prevenivo - Criticità evidenziate dal commissario giudiziale - Fattibilità economica del piano - Giudizio di competenza dei creditori

Le criticità evidenziate dal commissario giudiziale non determinano il rigetto dell'omologa del concordato prevenivo quando riguardano la fattibilità economica del piano, la quale, essendo legata ad un giudizio prognostico, fisiologicamente presenta margini di opinabilità ed implica possibilità di errore, elementi, questi, che a loro volta si traducono in un fattore rischio per i creditori.

Concordato prevenivo - Soddisfazione minima dei creditori chirografari - Valutazione del giudice - Applicazione della regola B.A.R.D.

Il termine "assicurare" di cui all'art. 160, ultimo comma, l. fall. (il quale prescrive che i creditori chirografari debbano essere soddisfatti almeno nella misura del 20%) non può che intendersi che come certezza che quel risultato minimo verrà raggiunto, non già tuttavia in termini di certezza soggettiva (che non potrebbe conseguirsi se non quando tutte le voci di cui si compone l'attivo fallimentare siano garantite, cauzionate o assistite da offerte irrevocabili), bensì nel senso della certezza processuale, da declinarsi secondo la regola B.A.R.D., consacrata nell'art. 533 c.p.p., al di là di ogni ragionevole dubbio e, quindi, in termini di implausibilità dell'ipotesi alternativa (ossia che quella soglia non venga raggiunta).


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