Corte Ue: sì alla detrazione Iva in caso di ritardo incolpevole
Pubblicato il 17/04/18 00:00 [Doc.4547]
di Redazione IL CASO.it


Il diritto di rivalsa sorge contestualmente all'esigibilità dell'imposta ma il suo esercizio è possibile solo dal momento in cui il soggetto passivo venga in possesso della fattura

I giudici comunitari hanno dichiarato contrastante con il diritto europeo la normativa portoghese in base alla quale era stato negato a una società il diritto a detrarre l'Iva, ritenendolo scaduto, in seguito a un accertamento che aveva dichiarato la debenza di un supplemento d'imposta, sopraggiunto a distanza di vari anni da una cessione di beni.

I fatti
Una società cedeva a un'altra granulato di caucciù prodotto da pneumatici riciclati, applicando all'importo l'aliquota Iva ridotta del 5 per cento.
L'Amministrazione finanziaria portoghese, nel corso di una verifica, ritenne, invece, applicabile l'aliquota Iva ordinaria del 21%: emise, pertanto, il relativo avviso in rettifica dell'Iva.
La società cedente saldò la somma richiesta chiedendone il rimborso all'acquirente con invio delle relative note di addebito.
Quest'ultimo si rifiutò di pagare il supplemento d'Iva rilevando, in particolare, che le sarebbe stata preclusa la detrazione, a causa del ritardo con cui aveva ricevuto le suddette note di addebito.

Il contenzioso in Portogallo
La venditrice agì in giudizio al fine di ottenere la condanna dell'acquirente al rimborso della somma che aveva versato al Fisco, oltre agli interessi di mora.
La domanda fu respinta dai giudici, sia in primo grado sia in appello, in base al rilievo che, sebbene esista l'obbligo di ripercuotere a valle l'Iva, l'addebito dell'imposta all'acquirente dei beni è subordinato all'emissione delle fatture, o documenti equivalenti, in tempo utile a consentire di procedere alla relativa detrazione, cosa che non avvenne nel caso in commento.
La società cedente, quindi, presentò ricorso per cassazione dinanzi alla Corte suprema del Portogallo.

Le questioni pregiudiziali
Il giudice portoghese di ultima istanza, pertanto, dopo aver sospeso il procedimento, ha proposto alla Corte di giustizia due questioni pregiudiziali.
Si richiama solo la prima, perché alla seconda questione la Corte non dà risposta:
se la direttiva Iva, e in particolare i suoi articoli 63, 167, 168, 178, 179, 180, 182 e 219, nonché il principio di neutralità, osta a una normativa dalla quale risulta che - in una situazione in cui il venditore dei beni, soggetto passivo Iva, sottoposto a un'ispezione fiscale dalla quale emerge che l'aliquota Iva applicata era inferiore a quella dovuta, ha pagato allo Stato l'imposta supplementare, chiedendone il rimborso all'acquirente, anch'esso soggetto passivo Iva - il termine per detrarre l'imposta complementare si calcola a partire dall'emissione delle fatture iniziali e non dall'emissione o dalla ricezione dei documenti rettificativi.
La sentenza
La Corte di giustizia premette che il diritto dei soggetti passivi di detrarre dall'Iva, di cui sono debitori, l'imposta dovuta o versata a monte per i beni acquistati e per i servizi loro prestati, costituisce un principio fondamentale del sistema comune dell'Iva, istituito dalla normativa dell'Unione.
Il regime delle detrazioni, infatti, mira a sgravare interamente l'imprenditore dall'onere dell'Iva dovuta o pagata nell'ambito di tutte le proprie attività economiche.
Il principio della neutralità fiscale, posto alla base del sistema comune, garantisce, quindi, la perfetta neutralità dell'imposizione fiscale per tutte le attività economiche, indipendentemente dallo scopo o dai risultati, purché siano di per sé soggette a Iva.
Il diritto alla detrazione è, tuttavia, subordinato all'osservanza di requisiti o di condizioni tanto sostanziali che formali.
In sintesi, sebbene il diritto a detrazione, conformemente all'articolo 167 della direttiva Iva, sorga contestualmente all'esigibilità dell'imposta, il suo esercizio è possibile, ai sensi dell'articolo 178 della direttiva stessa, solo dal momento in cui il soggetto passivo venga in possesso della fattura.

L'esercizio del diritto a detrazione
Secondo gli articoli 167 e 179, primo comma, della direttiva Iva, inoltre, il diritto a detrazione va esercitato, in linea di principio, durante lo stesso periodo in cui esso è sorto, ossia nel momento in cui l'imposta diventa esigibile.
Ma, ai sensi degli articoli 180 e 182 della direttiva, il soggetto passivo può essere autorizzato a operare la detrazione anche se non ha esercitato il proprio diritto nel periodo in cui questo è sorto, fatto salvo, peraltro, il rispetto delle condizioni e delle modalità fissate dalle normative nazionali.

Tuttavia, la possibilità di esercitare il diritto alla detrazione dell'Iva senza alcuna limitazione temporale contrasterebbe col principio della certezza del diritto, il quale esige che la situazione fiscale del soggetto passivo, con riferimento ai diritti e agli obblighi dello stesso nei confronti dell'Amministrazione finanziaria, non possa essere indefinitamente rimessa in discussione.
Il diniego del diritto a detrazione, continua la Corte, è un'eccezione all'applicazione del principio fondamentale che tale diritto costituisce e incombe alle Amministrazioni finanziarie competenti dimostrare in termini giuridicamente validi, ad esempio, la sussistenza degli elementi oggettivi che comprovano l'esistenza di un'evasione o di un abuso.

Il caso portoghese
Premessi i principi generali in tema di diritto alla detrazione Iva, i togati comunitari osservano che, nel caso in commento, effettivamente l'acquirente era nell'impossibilità oggettiva di esercitare il proprio diritto a detrazione anteriormente alla regolarizzazione dell'Iva effettuata dal cedente, non disponendo, precedentemente, dei documenti di rettifica delle fatture iniziali e non essendo a conoscenza della debenza di un supplemento di Iva.
Infatti, soltanto in seguito a tale regolarizzazione sussistevano le condizioni sostanziali e formali necessarie per il sorgere del diritto alla detrazione dell'Iva, che consentivano all'acquirente di chiedere lo sgravio dall'onere dell'imposta dovuta o assolta conformemente alla direttiva e al principio di neutralità fiscale.

Pertanto, non avendo quest'ultima società dato prova di negligenza anteriormente alla ricezione delle note di addebito e, in assenza di abuso o di collusione fraudolenta con la società venditrice, pure paventati dallo Stato portoghese, non poteva essere validamente opposto all'esercizio del diritto a detrazione Iva un termine che sarebbe iniziato a decorrere dalla data di emissione delle fatture iniziali e che, per talune operazioni, sarebbe scaduto anteriormente alla regolarizzazione delle stesse.

Conclusioni
Gli articoli 63, 167, 168, da 178 a 180, 182 e 219 della direttiva Iva, nonché il principio di neutralità fiscale devono essere interpretati nel senso che ostano alla normativa di uno Stato membro per effetto della quale, in circostanze come quelle oggetto del procedimento principale in cui, in seguito ad avviso di accertamento di maggiore imposta, a distanza di vari anni dalla cessione dei beni, è stato versato allo Stato un supplemento di Iva con emissione dei corrispondenti documenti di rettifica delle fatture iniziali, il diritto alla detrazione dell'Iva è escluso, con la motivazione che il termine previsto dalla normativa medesima sarebbe iniziato con decorrenza dalla data di emissione delle fatture iniziali e, quindi, sarebbe scaduto.

Data della sentenza
12 aprile 2018
Numero della causa
Causa C-8/2017
Nome delle parti
Biosafe - Indústria de Reciclagens SAcontro
Flexipiso - Pavimentos SA


Martino Verrengia
pubblicato Giovedì 12 Aprile 2018


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