Legge di stabilità 2014 ha introdotto la portabilità dei servizi di pagamento
Pubblicato il 28/01/14 00:00 [Doc.46]
di Redazione IL CASO.it


L’art. 1, comma 584, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014) ha introdotto la portabilità dei servizi di pagamento.

Il testo del comma 584, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014) recita:

“584. Il cliente puo' chiedere di trasferire i servizi di pagamento connessi al rapporto di conto ad altro prestatore di servizi di pagamento senza spese aggiuntive utilizzando comuni protocolli tecnici interbancari italiani. Con il trasferimento dei servizi, il prestatore di servizi di pagamento di destinazione subentra nei mandati di pagamento e riscossione conferiti al prestatore di servizi di pagamento di origine, alle condizioni stipulate fra il prestatore di servizi di pagamento di destinazione e il cliente. Il trasferimento dei servizi di pagamento deve perfezionarsi entro il termine di 14 giorni lavorativi da quando il cliente chiede al prestatore di servizi di pagamento di destinazione di acquisire da quello di origine i dati relativi ai mandati di pagamento e di riscossione in essere”.


segnalazione del Prof. Avv. Aldo Angelo Dolmetta


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