Opposizione a decreto ingiuntivo: lâorientamento del tribunale di Bologna in materia di mediazione. Eâ lâopponente a essere obbligato.
Pubblicato il 03/05/15 06:53 [Doc.460]
di Redazione IL CASO.it
Segnalazione e massime a cura del Dott. Giuseppe Buffone
Trib. Bologna, sez. II civ., sentenza 20 gennaio 2015 (est. Paola Matteucci)
Opposizione a decreto ingiuntivo â Procedimento sottoposto allâobbligo della preventiva mediazione â Parte del processo soggetta allâobbligo â Parte Opponente - Sussiste (d.lgs. 28 del 2010)
In materia di mediazione obbligatoria ex art. 5 dlgs 28 del 2010, in caso di procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, il mancato esperimento della mediazione giova al "convenuto opposto" e comporta la definitività del decreto ingiuntivo opposto in applicazione (analogica) dellâarticolo 647 comma 1 c.p.c., in quanto: a. è lâopponente, e non lâopposto, ad avere interesse a che proceda il giudizio di opposizione diretto alla rimozione di un atto giurisdizionale (il decreto ingiuntivo) suscettibile altrimenti di divenire definitivamente esecutivo; pertanto è lâopponente a dovere subire le conseguenze del mancato o tardivo esperimento del procedimento di mediazione delegata; b. la condizione di procedibilità opera solamente nella fase di opposizione; se si andasse di diverso avviso, si introdurrebbe una sorta di improcedibilità postuma della domanda monitoria, ossia una improcedibilità che pur non sussistente al momento in cui è stato proposto il ricorso e ottenuto il decreto ingiuntivo, sarebbe accertata solo successivamente in una fase posteriore; si applicherebbe poi un regime speciale alla improcedibilità non contemplato dal d. lgs. 28/2010, in contrasto con il disposto dellâarticolo 647 c.p.c. (il quale, in caso di improcedibilità per mancata o tardiva costituzione dellâopponente, prevede che il giudice su istanza anche verbale del ricorrente dichiari esecutivo il decreto opposto) e pure in contrasto con il tendenziale principio della stabilità dei provvedimenti emessi a cui è informato il procedimento di ingiunzione. Pertanto, lâespressione "condizione di procedibilità della domanda giudiziale" contenuta nellâarticolo 5 co. 2 citato va interpretata alla stregua di improcedibilità /estinzione dellâopposizione e non come improcedibilità della domanda monitoria consacrata nel provvedimento ingiuntivo.
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