Anatocismo: la modifica dell'art. 120 del TUB
Pubblicato il 28/01/14 00:00 [Doc.47]
di Redazione IL CASO.it


L’art. 1, comma 629, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014) ha modificato l’art. 120 TUB in tema di anatocismo.

Il testo del comma 629, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014) recita:

“All'articolo 120 del testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che: a) nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori; b) gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale»”.

Segnalazione del Prof. Avv. Aldo Angelo Dolmetta


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