Giurisdizione del giudice tributario anche per l’ipoteca
Pubblicato il 06/05/15 19:02 [Doc.471]
di Redazione IL CASO.it


Segnalazione e massima del Dott. Giuseppe Buffone - Riproduzione riservata

Cass. Civ., Sez. Un., sentenza 16 gennaio 2015 n. 641
GIURISDIZIONE – GIURISDIZIONE DEL GIUDICE TRIBUTARIO – IPOTECA – ISCRIZIONE AD OPERA DELLA AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA PER CREDITI TRIBUTARI – GIURISDIZIONE DEL GIUDICE TRIBUTARIO - SUSSISTE (art. 35 comma 26-quinquies, letta e-bis della legge 223 del 2006)
A seguito dell’introduzione, ad opera dell’art. 35, comma 26 quinquies, lettera e-bis), della legge n. 223 del 2006, nell’elenco degli atti impugnabili innanzi al giudice tributario di cui all’art. 19, comma 1, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, l’iscrizione di ipoteca sugli immobili di cui all’art. 77 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, le controversie aventi ad oggetto il provvedimento di iscrizione di ipoteca sugli immobili, cui l’Amministrazione finanziaria può ricorrere in sede di riscossione delle imposte sul reddito, ai sensi del d.P.R. n. 602 del 1973, appartengono alla giurisdizione del giudice tributario, qualora i crediti garantiti dall’ipoteca abbiano natura tributaria” (Cass. sez. un., 5 marzo 2009, n. 5286; per il regime vigente in epoca anteriore alla novella del 2006, si veda Cass., sez. un., 24 marzo, 2009, n. 7034; con riguardo alle controversie aventi ad oggetto il fermo di beni mobili, cfr. Cass., sez. un., 5 giugno 2008, n. 14831).


© Riproduzione Riservata