Iter del giudizio ex art. 14 D. Lgs. 150/2011 nell’ipotesi in cui il convenuto contesti l’an del credito dell’avvocato eccependo l’inadempimento del medesimo al mandato professionale
Pubblicato il 07/05/15 19:23 [Doc.478]
di Redazione IL CASO.it


Massime a cura del Dott. Massimo Vaccari - Riproduzione riservata

Tribunale di Verona – Ordinanza 22.1.2015 (Presidente MIRENDA – Giudice Rel. VACCARI)

Procedimento civile – Procedimento sommario speciale di liquidazione del compenso dell’avvocato - Procedimento ex L. 794/1942 e modifiche introdotte dal D.L. 150/2011 per la riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione – Ambito di applicazione – Esclusione per le controversie sull’esistenza del credito e sulla effettività delle prestazioni.

In tema di procedimento sommario per la liquidazione del compenso dell’avvocato ex L. 794/1942, il D.Lgs. 150/2011, nel riprendere i punti salienti della disciplina degli artt. 28-30 di tale legge, ha implicitamente ribadito il limite all’applicabilità del rito speciale (allora di natura camerale), che doveva cedere il passo a quello ordinario nel caso in cui non si controvertesse soltanto della liquidazione del compenso (e quindi della sua corretta determinazione, sulla base della valutazione della qualità delle prestazioni rese e non pagate), ma anche dell’esistenza del credito o della effettività delle prestazioni allegate dal professionista.


Procedimento civile – Procedimento sommario speciale di liquidazione del compenso dell’avvocato - Procedimento ex L. 794/1942 e modifiche introdotte dal D.Lgs. 150/2011 per la riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione – Ambito di applicazione alle controversie sulla quantificazione del compenso – Controversia vertente anche sull’inadempimento del professionista al mandato e quindi sull’esistenza del credito – Mutamento del rito sommario speciale in rito di cognizione ordinario avanti al giudice monocratico – Necessità - Ragioni.

Nel procedimento sommario speciale per la liquidazione del compenso dell’avvocato di cui all’art. 14 D.Lgs. 150/2011 va disposto il mutamento di rito ai sensi dell’art. 4 del medesimo D.Lgs., anche nel caso in cui la causa, alla luce delle difese del resistente, ex art. 38, ultimo comma c.p.c., investa l’an del credito del professionista, come nel caso in cui il resistente eccepisca l’inadempimento del professionista al mandato; la controversia, in tal caso, non deve, né può, essere trattata nelle forme del rito sommario speciale ma deve proseguire, previo mutamento, nelle forme del rito di cognizione ordinario davanti al giudice monocratico.


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