Ai medici specializzandi di cui al d.lgs. n. 257/1991 spetta la rideterminazione triennale dell'importo percepito a titolo di borsa di studio
Pubblicato il 05/06/18 09:03 [Doc.4784]
di Redazione IL CASO.it


Segnalazione e massima del Prof. Avv. Giuseppe D'Elia

Tribunale di Roma 31 maggio 2018 - Est. C. Cartoni

Medici specializzandi - Equa rimunerazione - Borsa di studio - Rideterminazione triennale - Spettanza.

Direttiva comunitaria - Inattuazione - Responsabilità dello Stato - Prescrizione - Termine decennale.

Deve riconoscersi in favore dei medici specializzandi il diritto a beneficiare della rideterminazione triennale dell'importo percepito a titolo di borsa di studio, in funzione del miglioramento stipendiale tabellare minimo previsto dal C.C.N.L. del S.S.N. dei medici neo assunti, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del d.lgs. n. 257/1991 (Giuseppe D'Elia)

La responsabilità dell'amministrazione in merito alla mancata attuazione della direttiva comunitaria, relativa alla remunerazione spettante ai medici specializzandi, non ha natura aquiliana bensì indennitaria e, per tale motivo, ricade nell'area contrattuale, sicché il diritto al risarcimento del relativo danno è soggetto all'ordinario termine decennale di prescrizione, il cui dies a quo decorre dalla scadenza dei singoli anni accademici (Giuseppe D'Elia)


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