Irrilevanza dell'usurarietà della commissione di estinzione anticipata calibrata su una fattispecie meramente ipotetica
Pubblicato il 06/06/18 08:31 [Doc.4787]
di Redazione IL CASO.it


Segnalazione dell'avv. Francesco Namio del foro di Palermo

La verifica relativa all'usurarietà va condotta tanto con riferimento agli interessi corrispettivi, quanto con riferimento agli interessi di mora, entrambi, autonomamente considerati.

Irrilevanza dell'usurarietà della commissione di estinzione anticipata calibrata su una fattispecie meramente ipotetica.

Irrilevante, ai fini della verifica del rispetto del tasso soglia, è la clausola penale il cui importo, ai sensi dell'art. 19 par. 2 Direttiva n°48/2008/CE, è escluso dal calcolo del TAEG


Credito al consumo - usura - verifica del superamento del tasso soglia - tasso corrispettivo e tasso moratorio - verifica autonoma

Credito al consumo - usura - commissione di estinzione anticipata - somma algebrica erroneità - fattispecie meramente ipotetica - esclusione

Credito al consumo - usura - clausola penale - irrilevanza - calcolo TAEG - applicabilità della direttiva n°48/2008/CE Massima:

La verifica relativa all'usurarietà va condotta tanto con riferimento agli interessi corrispettivi, quanto con riferimento agli interessi di mora - autonomamente considerati - e che in entrambi i casi occorre considerare non solo l'interesse nominale, ma tutte le voci, comunque denominate, che concorrono a determinare il costo complessivo del denaro (con esclusione di imposte e tasse).

È irrilevante lo scrutinio di usurarietà del costo dell'operazione comprensivo di una voce di spesa (la commissione di estinzione anticipata) mai concretamente applicata al rapporto e, dunque, mai pretesa nei confronti dei clienti.

Si ritiene di non annoverare la clausola penale tra le voci inerenti l'erogazione del credito, sfuggendo essa dalla verifica di usurarietà.


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