Licenziamento ritenuto illegittimo per violazione dell'art. 4 e del codice della privacy. Ambito dei controlli difensivi e indizi specifici di attività illecite del lavoratore
Pubblicato il 07/06/18 00:00 [Doc.4788]
di Redazione IL CASO.it


Lavoro dipendente - Controlli difensivi - Tutela del patrimonio aziendale - Indizi specifici di attività illecite del lavoratore - Utilizzo del dato a fini disciplinari

La novella dell'art. 4 st. lav. ha ricondotto i c.d. controlli difensivi alla fattispecie prevista dal primo comma, trattandosi normalmente di controlli diretti alla tutela del patrimonio aziendale. Ogni spazio ulteriore di legittimità di tali controlli è condizionato dall'esistenza di indizi specifici di attività illecite del lavoratore, la cui conoscenza non sia stata ricavata dal controllo stesso.

I controlli effettuati sugli strumenti in uso al lavoratore possono essere ricondotti alla fattispecie del secondo comma solo se i software utilizzati per la verifica sono i medesimi in uso al lavoratore; essi sono legittimi se il lavoratore è previamente informato sulla loro effettuazione, secondo quanto previsto dal codice della privacy.

L'utilizzo del dato a fini disciplinari è una forma di trattamento del dato; se esso avviene in assenza di adeguata informazione, l'inutilizzabilità del dato, prevista dall'art. 11, c. 2°, d.lgs. 196/03, comporta che il fatto contestato debba ritenersi insussistente.


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