Contratto di listing e disciplina applicabile
Pubblicato il 08/05/15 17:05 [Doc.485]
di Redazione IL CASO.it


Segnalazione e massime a cura del Dott.Francesco Lupia (Magistrato Ordinario, Tribunale di Avezzano)

Contratto di listing –Causa- Accrescimento dell’utilità marginale- Qualificazione come contratto tipico di somministrazione ex art.1568,comma 2, c.c –Conseguenze in ordine alla disciplina applicabile-Gravità dell’inadempimento.

Il contratto di “listing o contributo di inserimento commerciale” è normalmente strutturato come un contratto in virtù del quale una parte(contro il pagamento di un prezzo) si obbliga ad acquistare e collocare presso i propri punti vendita la merce consegnata dall’altra, impegnandosi a promuoverla presso la propria clientela .
In tal caso esso deve essere qualificato come un tipico contratto di somministrazione , trattandosi di fattispecie identica sia contenutisticamente che finalisticamente a quella di cui all’art.1568,comma 2, c.c., dalla quale solo si distingue per la natura del corrispettivo riconosciuto al somministrato che si obbliga all’attività promozionale.
Ed infatti nell’ipotesi disegnata dall’art.1568,comma 2, c.c. tale corrispettivo è costituito dal diritto di esclusiva, mentre nel contratto di listing da un prezzo.
Resta invece identico il fine perseguito dall’operazione negoziale, costituito dall’accrescimento dell’utilità marginale sia del somministrante sia del somministrato.
In virtù dell’attività promozionale svolta dal secondo (avente sia la veste di somministrato che di venditore), infatti, se ne accrescono le vendite e, dunque, il fabbisogno, con conseguente crescita di guadagno per ambo le parti.
Ne discende l’applicabilità dell’art.1564 c.c. in caso di esercizio dell’azione di risoluzione,che impone la notevole importanza dell’inadempimento e la sua idoneità a menomare la fiducia nei futuri adempimenti.


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