Nel caso di citazione in giudizio di due coobbligati, l’atto spontaneo di soddisfazione del credito dell’attore da parte di uno dei due coobbligati fa venir meno l’interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. di tutte le parti del giudizio.
Pubblicato il 08/05/15 17:29 [Doc.486]
di Redazione IL CASO.it


Sentenza del 23/01/2015, nella causa civile introdotta con rito ordinario R.G. 5932/2009 Tribunale di Massa, Giudice Dott. Maurizio Ermellini

Segnalazione Avv. Matteo Nerbi (Foro di Massa-Carrara)

Venir meno del dovere di pronuncia sulla domanda originariamente proposta da parte del Giudice, come conseguenza del venir meno dell’interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. delle parti del giudizio.

Posto che le condizioni dell’azione devono sussistere al momento della decisione, qualora nel corso del giudizio l’unica pretesa dedotta sia quella dell’attore, e venga spontaneamente soddisfatta in corso di causa da uno dei due convenuti, citati in giudizio come coobbligati (a cui fa seguito la rinuncia ex art. 306 c.p.c. alla domanda ed agli atti da parte dell’attore, così soddisfatto), per il giudice viene meno il dovere di pronunziare sul merito dell’unica domanda proposta, essendo cessato per tutte le parti l'interesse ex art. 100 c.p.c. a tale pronunzia, e sorge l’interesse di chiudere il giudizio con una pronunzia di rito che accerti la cessazione della materia del contendere, a nulla rilevando il mero (irrilevante ex art. 100 c.p.c.) interesse dell’altro convenuto (litisconsorte facoltativo passivo, citato in giudizio dall’attore come coobbligato) ad ottenere una pronunzia di merito nel senso dell’infondatezza originaria della domanda attorea nei suoi confronti.

Autore Massima Avv. Matteo Nerbi (Foro di Massa-Carrara) - Riproduzione riservata


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