Interesse ad agire del creditore sequestrante alla declaratoria della simulazione o revocatoria della convenzione matrimoniale antecedente al sequestro annotata a margine dell'atto di matrimonio successivamente alla trascrizione del sequestro
Pubblicato il 26/06/18 00:00 [Doc.4879]
di Redazione IL CASO.it


Segnalazione e massima a cura dell'Avv. Stefano Vitale

Procedimento civile - interesse ad agire - domanda di simulazione assoluta e revocatoria ordinaria - effetti della conversione del sequestro conservativo in pignoramento immobiliare

Non sussiste l'interesse ad agire del creditore sequestrante alla declaratoria della simulazione o alla revocatoria della convenzione matrimoniale pregiudizievole stipulata antecedentemente al sequestro, non trascritta ed annotata a margine dell'atto di matrimonio successivamente alla trascrizione del sequestro ma prima della conversione del sequestro conservativo in pignoramento immobiliare, atteso che tale convenzione matrimoniale è inopponibile al creditore sequestrante (art. 2906 c.c.) e che gli effetti previsti dall'art. 2913 c.c. non retroagiscono alla data di trascrizione del sequestro per i creditori intervenuti nella procedura esecutiva.

TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA, sentenza del 4 giugno 2018 - Dr. DI LORENZO.


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