Dovere del curatore di attendere con la massima celerità all'inventario e alla liquidazione dell'attivo
Pubblicato il 05/07/18 00:00 [Doc.4918]
di Redazione IL CASO.it


Segnalazione e massima dell'avv. Giulia Rebecca Giuliani

Fallimento - Obblighi del curatore - Violazione del dovere di speditezza - Negligenza - Sussistenza

Posto che il curatore fallimentare deve adempiere ai doveri del proprio ufficio con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico (art. 38, comma 1, l. fall.), la violazione del dovere di speditezza, desumibile dagli artt. 87 e 104-ter l. fall., non può che essere qualificato come condotta illecita e negligente.

L'attività di inventario è rimessa integralmente alla responsabilità del curatore, il quale deve attenersi, nel suo svolgimento, al canone della massima celerità, assumendo ogni iniziativa utile o necessaria a tal fine.


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