Erogazione di un mutuo ipotecario non destinato a creare un’effettiva disponibilità nel mutuatario
Pubblicato il 13/05/15 15:57 [Doc.494]
di Redazione IL CASO.it


L’erogazione di un mutuo ipotecario non destinato a creare un’effettiva disponibilità nel mutuatario, già debitore in virtù di un rapporto obbligatorio non assistito da garanzia reale, non integra necessariamente la fattispecie della simulazione del mutuo (con dissimulazione della concessione di una garanzia con debito preesistente) o della novazione (con la sostituzione del preesistente debito chirografario con un debito garantito) potendo anche integrare una fattispecie di “procedimento negoziale indiretto” nel cui ambito il mutuo ipotecario viene erogato realmente e viene utilizzato per l’estinzione di un precedente debito chirografario (nel caso di specie proprio la destinazione delle somme mutuate all’estinzione di pregresse esposizioni debitorie vale a dimostrare come la volontà di entrambe le parti di concludere il contratto di mutuo effettivamente vi sia stata).

Il contratto di mutuo fondiario non è un mutuo di scopo, con la conseguenza che nel contratto di mutuo fondiario il finanziamento dietro garanzia ipotecaria ben può essere finalizzato allo scopo soggettivo che le parti si prefiggono che può essere anche quello di utilizzo della somma per sanare debiti pregressi verso la banca, e non per ciò solo può predicarsene l’illiceità.

Segnalazione e massima dell'Avv. Ernestina De Medio


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