Protezione internazionale: se manca la videoregistrazione dell'audizione del richiedente asilo è necessario fissare l'udienza di comparizione delle parti
Pubblicato il 06/07/18 08:54 [Doc.4942]
di Redazione IL CASO.it


Protezione internazionale - Videoregistrazione dell'audizione del richiedente asilo - Udienza di comparizione delle parti - Nullità

In materia di protezione internazionale, ai sensi dell'articolo 35-bis del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, come inserito dal decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito con modificazioni dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, ove non sia disponibile la videoregistrazione con mezzi audiovisivi dell'audizione del richiedente la protezione dinanzi alla Commissione territoriale, il Tribunale, chiamato a decidere del ricorso avverso la decisione adottata dalla Commissione, è tenuto a fissare l'udienza di comparizione delle parti a pena di nullità del suo provvedimento decisorio, salvo il caso dell'accoglimento dell'istanza del richiedente asilo di non avvalersi del supporto contenente la registrazione del colloquio.


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