Rifiuto del committente di ammettere il lavoratore negli spazi di lavoro di sua pertinenza
Pubblicato il 20/07/18 00:00 [Doc.4980]
di Redazione IL CASO.it


Clausola di gradimento - Trasferimento - Giusta causa di licenziamento - Integrazione del contraddittorio

Il rifiuto del committente di ammettere il lavoratore negli spazi di lavoro di sua pertinenza, sul presupposto che questi ha posto in essere illeciti extracontrattuali, non costituisce di per sé ragione organizzativa sufficiente a giustificare il trasferimento del lavoratore, né il rifiuto opposto dal lavoratore al trasferimento costituisce di per sé giustificato motivo di licenziamento. Occorre che vengano forniti dal committente o dal datore di lavoro elementi di giudizio tali da rendere quantomeno verosimile il compimento dell'illecito, e per conseguenza non contrario al principio di buona fede il rifiuto del gradimento del lavoratore. In ogni caso tale rifiuto, pur provenendo dal committente, ponendo il lavoratore nella condizione di non poter svolgere la prestazione lavorativa, costituisce un atto gestorio del rapporto di lavoro.


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