La presenza di un patrimonio di importo elevatissimo non impedisce la concessione di sequestro conservativo contro una banca in presenza di elementi oggettivi e soggettivi di periculum
Pubblicato il 27/08/18 00:00 [Doc.5059]
di Redazione IL CASO.it


Segnalazione e massime a cura dell'Avv. Monica Ceravolo

Sequestro conservativo - banca - contenzioso di importo molto ingente - sussistenza di un fumus rilevabile da elementi oggettivi - mancato accantonamento a fondo rischi nel bilancio - downgrade del rating - dismissione della partecipazione da parte di soci qualificati - sanzioni elevate dall'Autorità di Vigilanza - chiusura di importanti canali di corrispondenza - elementi oggettivi di periculum - sussistenza
La sussistenza in capo alla banca di un patrimonio di importo elevatissimo non è di ostacolo alla concessione di un sequestro conservativo quando, per la concorrenza di circostanze quali il mancato accantonamento a bilancio di un fondo rischi a fronte di un contenzioso di valore molto ingente il cui fumus emerge da elementi oggettivi, il downgrade del rating da parte di nota agenzia internazionale, la dismissione della partecipazione da parte di soci istituzionali e qualificati in favore di generici "azionisti", l'elevazione di sanzioni da parte dell'Autorità di Vigilanza per non aver raccolto le informazioni necessarie a determinare la provenienza di fondi in contanti di entità rilevante, e la chiusura da parte di alcune banche di primaria importanza di canali di corrispondenza, sussista il fondato timore di perdere la garanzia del credito.

Sequestro conservativo - banca - condotta decettiva nella fase precontenziosa - condotta processualmente scorretta - elementi soggettivi di periculum - sussistenza
La condotta della banca che, per liberarsi dal rischio di esecuzione di un sequestro giudiziario, offre di mettere a disposizione della curatela fallimentare le quote societarie che essa detiene quale trustee dei falliti, ma non dà seguito all'offerta ed anzi cancella la società dal registro delle imprese, e che nel corso della causa di merito contesta la pretesa del fallimento adducendo la pregressa cessazione del trust, non è conforme alle regole di lealtà, correttezza e trasparenza e costituisce un concreto fondamento del timori della curatela di perdere la garanzia del credito.


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