Sovraindebitamento: liquidazione del compenso del delegato alla vendita (e dei profession-isti in genere) in caso di apertura di procedura
Pubblicato il 27/08/18 00:00 [Doc.5061]
di Redazione IL CASO.it


Segnalazione e massime a cura dell'avv. Carlo Trentini

Tribunale di Verona, 20 luglio 2018 - pubb. 21 agosto 2018. Est. Lanni

Compenso del delegato nell'esecuzione singolare, competenza per l'accertamento del suo credito nella incidente procedura da sovraindebitamento e concorso con il credito ipotecario
Compenso del delegato alla vendita in esecuzione immobiliare in corso - Sospensione per apertura procedura da sovraindebitamento - Competenza alla liquidazione del compenso del delegato - Assoggettamento del suo credito alle regole del concorso formale delle proce-dure concorsuali - Competenza del giudice delegato alla procedura ex lege n. 3/2012

Credito prededucibile in procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento - Concorso con credito garantito da pegno o ipoteca - Espressa previsione artt. 14-duodecies, comma 2, e 13, comma 4-bis, L. n. 3/2012 - Natura poziore dei crediti assistiti da garanzia reale - Necessità di vagliare in sede di procedura concorsuale se il credito prededucibile pos-sa essere soddisfatto - Sussiste

Se nel corso di una procedura per espropriazione immobiliare singolare viene aperta una procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, il compenso del delegato alla vendita (così come quello del custode, dello stimatore, etc.) che non fosse ancora stato li-quidato dal giudice dell'esecuzione, deve essere sottoposto alla verifica caratteristica della procedura concorsuale, la natura prededucibile del credito non escludendo la sua soggezio-ne alle regole del concorso formale.

Nelle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento, il trattamento dei credi-ti prededucibili, per espressa previsione degli artt. 14-duodecies, comma 2, e 13, comma 4-bis, legge n. 3/2012 (rispettivamente, per il procedimento di liquidazione del patrimonio e per quelli di accordo di ristrutturazione e di piano del consumatore) è derogatorio rispetto alla regola generale contenuta nell'art. 2777 c.c., attribuendosi natura poziore ai crediti ipo-tecari e pignoratizi rispetto ai crediti prededucibili.


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