Responsabilità ex. art. 1669 c.c. del venditore che impartisce direttive all'appaltatore
Pubblicato il 03/09/18 00:00 [Doc.5076]
di Redazione IL CASO.it


Segnalazione e massime a cura dell'Avv. Fabio Benatti del foro di Modena

Responsabilità ex. art. 1669 c.c. del venditore che impartisce direttive all'appaltatore - ammissibilità.
L'azione ex. art. 1669 c.c. può essere esercitata anche dall'acquirente nei confronti del venditore che risulti aver impartito direttamente o tramite il direttore dei lavori dallo stesso nominato indicazioni specifiche all'appaltatore ed esecutore delle opere, gravando sul venditore l'onere della prova di non avere esercitato alcun potere di direttiva o di controllo sull'impresa appaltatrice, in tal modo superando la presunzione di addebitabilità dell'evento dannoso.

Responsabilità solidale costruttore e direttore dei lavori - imputazione gravi difetti - ammissibilità
Il costruttore venditore e il progettista direttore dei lavori, ritenuta la loro responsabilità per i gravi difetti dell'immobile, rispondono in via solidale ai sensi dell'art. 2055 c.c. dei danni cagionati agli acquirenti, fermo restando nei soli rapporti interni e ai soli fini del regresso la graduazione delle rispettive responsabilità.


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