Decreto dignità e split payment: professionisti di nuovo esclusi
Pubblicato il 05/09/18 08:31 [Doc.5094]
di Fisco Oggi - Agenzia delle Entrate


Ritoccato l'ambito applicativo del meccanismo della scissione dei pagamenti; le modifiche operano per le prestazioni per cui è emessa fattura successivamente al 14 luglio 2018

Lo split payment non si applica alle prestazioni di servizi (rese alle pubbliche amministrazioni) i cui compensi sono assoggettati a ritenute alla fonte: è una delle novità introdotte, in ambito fiscale, dal decreto dignità. In tal modo, quindi, i compensi dei professionisti vengono esclusi dal perimetro operativo del meccanismo della scissione dei pagamenti (articolo 12, Dl 87/2018).

Split payment o scissione dei pagamenti
Lo split payment, disciplinato dall'articolo 17-ter, Dpr 633/1972, è stato introdotto dalla legge di stabilità 2015 con l'obiettivo di arginare l'evasione da riscossione dell'Iva (articolo 1, comma 629, lettera b, legge 190/2014).
In sintesi, il meccanismo prevede che in ordine agli acquisti di beni e servizi effettuati dalle pubbliche amministrazioni (per i quali queste non siano debitori d'imposta, ossia per le operazioni non assoggettate al regime di inversione contabile), l'Iva addebitata dal fornitore nelle relative fatture deve essere versata dall'amministrazione acquirente direttamente all'Erario, anziché allo stesso fornitore, scindendo quindi il pagamento del corrispettivo dal pagamento della relativa imposta.

Successivamente, il Dl 50/2017 ha esteso l'ambito applicativo dello split payment a tutte le operazioni (prestazioni di servizi e cessioni di beni) effettuate nei confronti delle pubbliche amministrazioni inserite nel conto consolidato pubblicato dall'Istat nonché di altri soggetti considerati ad "alta affidabilità fiscale", come, ad esempio, società controllate dallo Stato e società controllate direttamente dagli enti pubblici territoriali (articolo 1).
Lo stesso decreto, inoltre, aveva abrogato la norma secondo cui lo split payment non si applicava ai compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito (compensi dei professionisti).

Il Dl 148/2017, inoltre, ha ulteriormente ampliato il perimetro applicativo del meccanismo della scissione dei pagamenti, estendendolo a tutte le società controllate dalla pubblica amministrazione (articolo 3).

Si ricorda, peraltro, che il dipartimento delle Finanze pubblica e aggiorna costantemente gli elenchi delle pubbliche amministrazioni e delle società tenute all'applicazione dello split payment.

Le novità del Dl 87/2018
Il decreto dignità, modificando l'articolo 17-ter, interviene nuovamente sull'ambito applicativo della scissione dei pagamenti stabilendo che le relative disposizioni non si applicano alle prestazioni di servizi (rese alla Pa), i cui compensi sono assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito ovvero a ritenuta a titolo di acconto per prestazioni di lavoro autonomo (ex articolo 25, Dpr 600/1973). In altri termini, quindi, i compensi dei professionisti vengono nuovamente esclusi dall'applicazione dello split payment (come previsto dalla disciplina originaria).
Le nuove norme, peraltro, si applicano alle operazioni per cui è emessa fattura dopo il 14 luglio 2018 (data di entrata in vigore del decreto dignità).

Disciplina dello split payment: rinvio
Per una panoramica sulla normativa (anche attuativa) e sulla prassi in materia di scissione dei pagamenti si rinvia ai seguenti articoli pubblicati su questa rivista:
leggi tutto: http://www.fiscooggi.it/analisi-e-commenti/articolo/decreto-dignita-e-split-paymentprofessionisti-nuovo-esclusi

Gennaro Napolitano
pubblicato Martedì 4 Settembre 2018


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