Inammissibile il concordato se non viene valorizzato l'esito dell'azione di responsabilità
Pubblicato il 13/09/18 00:00 [Doc.5127]
di Redazione IL CASO.it


Segnalazione e massima a cura dell'Avv. Marco Spadaro

Concordato preventivo - Continuità aziendale - relazione del professionista - Valorizzazione della azione di responsabilità proponibile nei confronti degli amministratori - Omissione - Inammissibilità della proposta

Non soddisfa il requisito di cui all'art. 186 bis, comma 2, lett. b, l.f., con conseguente inammissibilità del concordato preventivo con continuità aziendale, la relazione del professionista che, attestando la funzionalità della prosecuzione dell'attività di impresa al miglior soddisfacimento dei creditori, non valorizza adeguatamente l'esito dell'azione di responsabilità proponibile nei confronti degli amministratori della società proponente nella alternativa liquidatoria fallimentare.


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