Il tasso di mora che superi la soglia di usura comporta la gratuità del mutuo
Pubblicato il 14/09/18 00:00 [Doc.5132]
di Redazione IL CASO.it


Segnalazione e massime a cura dell'Avv. Francesco Milanese

Contratto di mutuo. Interesse di mora. Funzione remuneratoria al pari dell'interesse corrispettivo. Superamento del tasso soglia di usura ex lege 108/1996. Applicabilità dell'art. 1815 comma 2 codice civile. Gratuità del mutuo.

Gli interessi di mora hanno una funzione remunerativa comune con gli interessi corrispettivi poiché non rispettando le scadenze di rimborso del capitale (e dell'interesse corrispettivo) il debitore usufruisce, tramite un inadempimento, della somma di denaro datagli a mutuo per un periodo ulteriore rispetto a quello concordato. Secondo l'interpretazione della Corte Costituzionale, 25 febbraio 2002 n. 29, fatta propria dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. 9.01.2013 n.350) "il riferimento, contenuto nell'art. 1, 1° comma, d.l. n. 394 del 2000, agli interessi "a qualunque titolo convenuti" rende plausibile - senza necessità di specifica motivazione - l'assunto secondo cui il tasso soglia riguarderebbe anche gli interessi moratori". L'interesse di mora va calcolato al fine del superamento del tasso soglia e, nel caso di superamento, non è dovuto alcun interesse (da ultimo, Cass. Sez. VI 4/10/2017 n. 23192).


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