La violazione del contraddittorio nel giudizio di secondo grato si traduce in un error in iudicando
Pubblicato il 17/09/18 08:52 [Doc.5142]
di Redazione IL CASO.it


NULLITA' DELLA SENTENZA - Non integrità del contraddittorio - Omesso rilievo - Inesistenza della sentenza - Esclusione - Nullità della sentenza - Configurabilità - Conseguenze.

Qualora nel giudizio di secondo grado si sia verificata la non integrità del contraddittorio e la stessa non sia stata rilevata dal giudice che, con la decisione della controversia nel merito, ne abbia implicitamente accertato la regolarità, il relativo "error in procedendo", traducendosi in un "error in iudicando", non determina l'inesistenza ma la nullità della sentenza, sicché il vizio, in virtù del principio dell'assorbimento delle nullità in motivi di gravame, deve essere dedotto mediante ricorso per cassazione (proposto anche dopo il decorso del termine cd. lungo per impugnare in presenza dei presupposti di cui all'art. 327, comma 2, c.p.c.), formandosi, in difetto, il giudicato sulla questione.


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