Mancata riassunzione dell'opposizione a decreto ingiuntivo a seguito di dichiarazione di incompetenza
Pubblicato il 21/05/15 07:22 [Doc.515]
di Redazione IL CASO.it


Tribunale di Brindisi, 16 marzo 2015.

Ove il giudice dell'opposizione abbia fissato un termine ex art. 50 c.p.c., per la riassunzione della causa dinanzi al giudice competente, la mancata tempestiva riassunzione della causa determina l'estinzione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e la conseguente definitiva irrevocabilità dei decreto opposto, non rilevando in contrario che di esso il giudice a quo abbia revocato soltanto la provvisoria esecutorietà originariamente accordata dovendosi anzi escludere, proprio in virtù di tale revoca espressa, una implicita revoca del decreto nella sua interezza esecutiva di quest'ultimo. Difatti, le pronuncia con cui il giudice dichiara la propria incompetenza deve contenere una contestuale pronuncia, sia pure implicita, di revoca o nullità del decreto opposto e se ciò non avviene, il decreto ingiuntivo deve ritenersi irrevocabile.


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