Usura e opposizione all’esecuzione: sospensione anche nei confronti degli intervenuti con titolo autonomo
Pubblicato il 22/05/15 18:52 [Doc.523]
di Redazione IL CASO.it


Trib. Rimini – Ordinanza 27.04.2015 – G.E. dott.ssa M.A. Ricci

Usura - Verifica della soglia - Pattuizioni relative agli interessi moratori - Rilevanza

Usura - Verifica della soglia - Pattuizioni relative agli interessi moratori - Rilevanza - Applicazione dell'articolo 1815 c.c. II° co. c.c.
Opposizione all’esecuzione – sospensione anche nei confronti degli intervenuti con titolo autonomo – procedura viziata “ab origine”

I motivi di opposizione relativi al mutuo fondiario mutuo fondiario stipulato dai debitori con ____ in data 25 febbraio 1999 appaiono, sia pure in base al sommario giudizio proprio di questa fase, fondati e giustificano l’accoglimento della richiesta di sospensione della procedura esecutiva.
Ai sensi dell’art. 1815, secondo comma, c.c. se sono convenuti interessi usurari la clausola è nulla e non sono dovuti interessi (nella nuova formulazione introdotta dalla legge 7 marzo 1996 n. 108).
L’art. 1 del decreto legge 29 dicembre 2000 n. 24 (convertito in legge 28 febbraio 2001 n. 24) ha chiarito che si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento.
E’ noto che la disciplina è volta a censurare in modo incisivo la pattuizione degli interessi usurari escludendo tuttavia la nullità dell’intero contratto, al fine di tutelare la parte mutuataria in ordine alla restituzione del capitale.
Nel caso di specie, l’ammontare del tasso degli interessi di mora è indicato nel contratto di mutuo fondiario stipulato da ______ in data 25 febbraio 1999 in ragione del 5% in più rispetto al tasso contrattuale – tasso fissato inizialmente al 4% - e dunque( 4% + 5%) al 9%. A quella data il tasso soglia indicato nei decreti ministeriali era 8,70%.
E pacifico dunque che fin dalla conclusione del contratto il tasso di mora era superiore al tasso soglia.
Ciò premesso ed a prescindere da più approfondite considerazioni in ordine alla diversa funzione svolta da interessi corrispettivi e da quelli moratori - e tenuto conto di quanto da ultimo ribadito dalla Suprema Corte in ordine alla riferibilità del tasso soglia anche agli interessi moratori (Cass. 3 gennaio 2013 n. 350) - vanno distinte le ipotesi di c.d. usura sopravvenuta, rispetto a quelle in cui il superamento del limite risulta ab origine fin dal momento della conclusione del contratto, come nel caso di specie.
A fronte dunque di una previsione iniziale non rispettosa dei limiti posti dalle norme di legge in materia di usura (e senza tenere conto dell’incidenza negativa di ulteriori oneri non conteggiati quali le spese per l’assicurazione dell’immobile ipotecato) deve trovare applicazione il disposto del citato secondo comma dell’art. 1815 c.c., con riferimento alla non debenza degli interessi.
Nel rapporto oggetto al momento in cui i mutuatari hanno interrotto i pagamenti erano già stati effettuati versamenti per un ammontare complessivo superiore alla somma ricevuta in prestito (e ciò senza tener conto del calcolo degli interessi).
Se così è al momento della notifica dell’atto del precetto non sussisteva il diritto di banca ____ ad agire in via esecutiva, per cui la procedura è viziata ab origine in difetto di un residuo credito in capo al procedente. Circostanza questa idonea ad inficiare l’atto di precetto ed il successivo pignoramento e che dunque impedisce la prosecuzione dell’esecuzione, nonostante la sopravvenienza di interventi basati su titoli immuni alle critiche mosse dagli opponenti.
Orbene tale sola considerazione giustifica la sospensione della procedura esecutiva, e ciò, fatti salvi ulteriori accertamenti in ordine all’effettivo ammontare degli interessi e sulle rate di ammortamento (verifica complessa che necessita di un approfondimento istruttorio incompatibile in questa fase ove peraltro rileva la anche carenza di un piano di ammortamento allegato ab origine al mutuo).
L’istanza di sospensione della procedura esecutiva deve essere accolta.
Segnalazione da parte del legale degli opponenti, Avv. Alessio Orsini di Ascoli Piceno


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