I contratti bancari nel concordato preventivo con particolare riferimento alle anticipazioni bancarie e qualche spunto su factoring, mutuo, derivati, leasing e nuova finanza.
Pubblicato il 26/05/15 13:03 [Doc.532]
di


La nuova disciplina della sorte dei contratti in corso, se e come possano sospendersi o sciogliersi, è stata oggetto di numerosissimi interventi, sia della dottrina che della giurisprudenza. Al momento non è ancora stata raggiunta una interpretazione da tutti condivisa, in generale.
I punti non ancora definiti riguardano sostanzialmente:
- il contraddittorio, per il quale la tesi prevalente pare essere quella dell’esclusione;
- la decorrenza, era di norma dovrebbe essere dalla domanda;
- infine, relativamente al momento in cui potrà essere richiesta la sospensione/scioglimento, siamo dell’avviso che la sospensione possa già essere richiesta con la domanda di concordato in bianco, oppure anche con la presentazione del piano. Lo scioglimento solo con il piano. A nostro avviso non ci sono altri momenti per poter presentare queste richieste, nel periodo intercorrente tra la domanda e il piano. La richiesta dovrà essere parte del piano, non essere ad essa estranea.


© Riproduzione Riservata