La qualità di persona abilitata alla ricezione dell'atto presso il domicilio del destinatario si presume
Pubblicato il 23/11/18 00:00 [Doc.5512]
di Fisco Oggi - Agenzia delle Entrate


La presenza in casa e la disponibilità a ricevere il plico comporta la ragionevole presunzione che il consegnatario porterà sollecitamente la cartella nelle mani del diretto interessato

La qualità di persona abilitata alla ricezione dell'atto presso il domicilio del destinatario si presume dalle dichiarazioni recepite dall'ufficiale notificatore nella relata di notifica, salvo che l'interessato fornisca la prova contraria, dimostrando l'inesistenza di un rapporto con il consegnatario comportante la qualità dichiarata ovvero l'occasionalità della presenza di questi presso il domicilio.
È il principio ribadito nella sentenza n. 27587 del 30 ottobre 2018, in cui la Corte, in mancanza della suddetta prova, ha affermato la validità della notifica eseguita presso il domicilio del destinatario a persona che si era qualificata moglie dello stesso, senza in realtà essere tale.

La vicenda processuale
Un contribuente impugnava vittoriosamente dinanzi alla Commissione tributaria provinciale una cartella per tributi vari relativi all'anno 2006.
La Ctr della Campania confermava il verdetto di prime cure e, per quanto d'interesse in questa sede, ribadiva l'inesistenza della notificazione della cartella perché la relata di notifica attestava che l'atto della riscossione era stata consegnato a tale Tizia, che si era qualificata coniuge del destinatario Caio, il quale, in giudizio, con la produzione di un certificato di matrimonio, aveva dato prova di essere sposato con un'altra persona.
L'Agente della riscossione proponeva ricorso per cassazione, lamentando un errore di diritto della sentenza della Ctr per avere escluso il perfezionamento della notifica della cartella di pagamento, senza considerare che la stessa era avvenuta presso il domicilio del destinatario e che l'attestazione dell'ufficiale giudiziario circa la qualità del soggetto cui l'atto è stato consegnato fa fede fino a querela di falso.

La pronuncia della Corte
Con la sentenza in esame, la Corte suprema ha accolto il motivo di doglianza, cassando la sentenza impugnata e decidendo nel merito con rigetto del ricorso introduttivo del contribuente.
Al proposito, il Collegio di piazza Cavour ha richiamato il principio per il quale, in caso di notificazione ai sensi dell'articolo 139 cpc, la qualità (di persona di famiglia, addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda, eccetera) di chi ha ricevuto l'atto "si presume 'iuris tantum' dalle dichiarazioni recepite dall'ufficiale giudiziario nella relata di notifica", mentre incombe sul destinatario dell'atto, che contesti la validità della notificazione, l'onere "di fornire la prova contraria ed, in particolare, di provare l'inesistenza di un rapporto con il consegnatario comportante una delle qualità su indicate ovvero la occasionalità della presenza dello stesso consegnatario".

Nel caso di specie, spiegano i giudici di nomofilachìa, il contribuente, pur avendo dimostrato che Tizia, consegnataria dell'atto e qualificatasi come sua moglie, in realtà non lo era, tuttavia non aveva provato né l'inesistenza di un rapporto con detto consegnatario comportante una delle qualità indicate dall'articolo 139, secondo comma, cpc (in particolare "persona di famiglia" o "addetta alla casa"), né l'occasionalità della presenza di questi presso la propria abitazione.
Invero, si legge nella pronuncia in rassegna, "mentre si può ragionevolmente presumere che una 'persona di famiglia' consegni l'atto al destinatario,…, un'identica inferenza logica è preclusa se il notificatario (che contesti la validità della notifica) provi la mera occasionalità della presenza, in casa propria, del consegnatario".
In definitiva, quindi, secondo i giudici supremi, il contribuente aveva fornito una prova parziale (della mancanza di rapporto di coniugio con il consegnatario) inidonea a inficiare la validità della notificazione laddove non era stato dimostrato che quest'ultimo si trovava in casa dello stesso notificatario in via del tutto occasionale.

Osservazioni
La modalità "perfetta" di notificazione si realizza quando l'atto, ai sensi dell'articolo 138 cpc, viene consegnato in mani proprie del suo destinatario: in questo caso, infatti, si verifica immediatamente e in modo inequivocabile la conoscenza effettiva dell'atto stesso in capo al suo diretto interessato.
Laddove detto risultato ideale non sia possibile, il buon esito della notificazione può, comunque, essere assicurato quando, nel rispetto delle regole prestabilite dalla legge, vengano utilizzate modalità che garantiscano il risultato della "conoscenza legale".
Per consolidata giurisprudenza, cioè, quando siano stati scrupolosamente osservati tutti gli adempimenti previsti dalle varie disposizioni in materia, all'esito del completamento dell'iter di notifica, la conoscenza dell'atto da notificare si considera convenzionalmente intervenuta indipendentemente dal fatto che vi sia stata una effettiva conoscenza del medesimo (Cassazione, nn. 26501/2014, 8076/2017 e 15324/ 2017; sezioni unite, n. 14916/2016).

In questi termini è strutturata la norma dell'articolo 139 cpc, in base alla quale la notifica può essere effettuata, all'indirizzo del destinatario, mediante consegna della copia dell'atto a determinati soggetti, individuati dalla legge tassativamente e secondo un ordine preferenziale ovvero:
una "persona di famiglia o addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda", purché non minore di quattordici anni o non palesemente incapace
in mancanza di dette persone, il "portiere dello stabile dove è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda"
quando anche il portiere manca, "un vicino di casa che accetti" di ricevere l'atto.
Per quanto riguarda, in particolare, la prima categoria di soggetti che possono ricevere l'atto presso il domicilio del destinatario, la giurisprudenza, anche da ultimo, ha ribadito che la validità della notifica mediante consegna a persona di famiglia "non postula necessariamente un rapporto di convivenza con il destinatario dell'atto (intesa, stricto sensu, come appartenenza allo stesso nucleo familiare), poiché l'espressione usata dalla norma comprende non soltanto ogni persona in rapporto di stabile convivenza con il destinatario ma anche i soggetti a lui legati da vincoli di parentela comportanti diritti e doveri reciproci e, con questi, la presunzione che l'atto sarà da essi subito consegnato al destinatario" (Cassazione, pronuncia n. 18716/2018).
Insomma, la circostanza che un soggetto venga trovato presso il recapito personale del destinatario e che si presti a ricevere l'atto comporta la ragionevole presunzione che detto consegnatario, in quanto legato al destinatario da uno specifico rapporto, familiare o personale, sollecitamente porterà l'atto a conoscenza del diretto interessato.
In questi casi, la qualità di persona di famiglia si presume iuris tantum dalle dichiarazioni recepite dall'agente notificatore nella relata di notifica, mentre incombe sul destinatario che contesti la validità della notificazione l'onere di fornire la prova contraria e, in particolare, di dimostrare l'inesistenza di un rapporto con il consegnatario comportante la qualità dichiarata e l'occasionalità della presenza dello stesso consegnatario (Cassazione, pronunce nn. 28902, 25984, 25910 e 16316 del 2017, e n. 23506/2016); ad esempio, non è sufficiente a inficiare la validità della notificazione la mera prova di una diversa residenza anagrafica del consegnatario (Cassazione, pronunce nn. 18716/2018, 17299/2018 e 25984/2017).

La sentenza in commento, con riguardo a una fattispecie decisamente singolare e curiosa, conferma, dunque, un indirizzo che appare consolidato: in definitiva, potremmo affermare che la persona che apre la porta di casa all'agente notificatore, anche quando si qualifichi coniuge (ma la stessa regola dovrebbe valere se si qualificasse genitore, piuttosto che figlio o fratello/sorella, eccetera) del destinatario senza esserlo in concreto, si considera sempre soggetto idoneo alla ricezione, con conseguente validità della notifica, fatta salva la stringente prova contraria dell'occasionalità della presenza in quel luogo, il cui onere ricade su chi pretenda di contestare la ritualità della notificazione.

Massimo Cancedda
pubblicato Martedì 20 Novembre 2018


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