Tribunale delle imprese - Competenza - Connessione oggettiva e soggettiva - Azione revocatoria, azione di responsabilità degli amministratori - Esclusione
Pubblicato il 29/05/15 09:51 [Doc.552]
di Redazione IL CASO.it


Tribunale Vicenza 13 maggio 2015

L’art. 3 comma 3 del D.Lvo n. 168/03 (istitutivo delle sezioni specializzate in materia di impresa) si riferisce alla sola connessione propria, perché diversamente, ove il legislatore ha inteso riferirsi anche alla connessione impropria (D.L.vo n. 30/05 art. 134) ha espressamente indicato tale estensione.
E' di competenza del tribunale ordinario e non delle sezioni specializzate in materia di impresa, la causa avente ad oggetto la revocatoria ex art. 2901 c.c. dell’atto di costituzione di fondo patrimoniale che sia stata promossa contro gli amministratori, nei cui confronti la società attrice abbia instaurato altro giudizio per l’azione di responsabilità, non sussistendo ragioni di connessione propria tra le due cause.

(Francesco Fontana) (riproduzione riservata)


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