Divieto di esecuzioni su beni del fondo patrimoniale ex art. 170 c.c. e onere della prova
Pubblicato il 03/06/15 16:54 [Doc.554]
di Redazione IL CASO.it


Tribunale di Reggio Emilia; sentenza 20/5/2015, n. 765/2015; Soncini Franco (avv. Priola) c. Beggi Claudio (avv. Benassi e Bochiccio) c. Muti Maria Maddalena (avv. Negro).

Massima a cura di Gianluigi Morilini

Divieto di esecuzioni su beni del fondo patrimoniale ex art. 170 c.c. – onere del debitore di provare che il creditore conosceva l’estraneità del credito ai bisogni della famiglia- interpretazione ampia della categoria dei bisogni della famiglia- sussistono.
Artt. 170 e 2740 c.c.

Ai fini dell’applicazione del divieto di esecuzione sui beni del fondo patrimoniale ex art. 170 c.c., a livello soggettivo ed ai fini del riparto dell’onere probatorio, spetta al debitore provare che il creditore conosceva l’estraneità del credito ai bisogni della famiglia, essendovi una presunzione di inerenza dei debiti alle esigenze famigliari, anche in ragione del disposto dell’art. 143 comma 3 c.c.; a livello oggettivo, va fornita un’interpretazione estremamente ampia della categoria dei bisogni della famiglia che giustificano l’esecuzione anche sul fondo patrimoniale, corrispondentemente riducendo la portata del divieto dell’articolo 170 c.p.c., che deroga alla regola della piena responsabilità patrimoniale ex art. 2740 c.c.


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