Divieto di esecuzioni su beni del fondo patrimoniale ex art. 170 c.c. e onere della prova
Pubblicato il 03/06/15 16:54 [Doc.554]
di Redazione IL CASO.it
Tribunale di Reggio Emilia; sentenza 20/5/2015, n. 765/2015; Soncini Franco (avv. Priola) c. Beggi Claudio (avv. Benassi e Bochiccio) c. Muti Maria Maddalena (avv. Negro).
Massima a cura di Gianluigi Morilini
Divieto di esecuzioni su beni del fondo patrimoniale ex art. 170 c.c. â onere del debitore di provare che il creditore conosceva lâestraneità del credito ai bisogni della famiglia- interpretazione ampia della categoria dei bisogni della famiglia- sussistono.
Artt. 170 e 2740 c.c.
Ai fini dellâapplicazione del divieto di esecuzione sui beni del fondo patrimoniale ex art. 170 c.c., a livello soggettivo ed ai fini del riparto dellâonere probatorio, spetta al debitore provare che il creditore conosceva lâestraneità del credito ai bisogni della famiglia, essendovi una presunzione di inerenza dei debiti alle esigenze famigliari, anche in ragione del disposto dellâart. 143 comma 3 c.c.; a livello oggettivo, va fornita unâinterpretazione estremamente ampia della categoria dei bisogni della famiglia che giustificano lâesecuzione anche sul fondo patrimoniale, corrispondentemente riducendo la portata del divieto dellâarticolo 170 c.p.c., che deroga alla regola della piena responsabilità patrimoniale ex art. 2740 c.c.
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