Mediazione: procedimento di convalida di sfratto, improcedibilità per mancata attivazione del tentativo di mediazione
Pubblicato il 04/06/15 19:07 [Doc.559]
di Redazione IL CASO.it


Tribunale Napoli, IX sezione civile, sent. n. 8270 del 3 giugno 2015 - Est. Martano.

In via del tutto preliminare va dichiarata l'improcedibilità, ex art. 5, D.Lgs. 28/2010, come novellato dal DL 69/2013, convertito in legge 98/2013) della proposta domanda attorea non avendo parte attrice ottemperato all'ordine, contenuto nell'ordinanza del 18.06.2014, ex art. 5, comma 4, lett. b), D.Lgs. cit.. Ed infatti, avendo il procedimento avuto origine da un atto di citazione ex art. 658 cod. proc. civ., trova applicazione il dettato di cui al richiamato art. 5, commi 1 e 4, lett. b), D.Lgs. 28/2010, per cui "chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa ad una controversia in materia di...locazione...è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto... L'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che la mediazione è già iniziata, ma non si e' conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6. Allo stesso modo provvede quando la mediazione non e' stata esperita, assegnando contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione (comma 1)... I commi 1 e 2 non si applicano: b) nei procedimenti per convalida di licenza o sfratto, fino al mutamento del rito di cui all'articolo 667 del codice di procedura civile (comma 2)". Orbene, con la detta ordinanza questo Giudice, mutato il rito da ordinario in speciale, aveva assegnato alle parti termine di quindici giorni dalla lettura in udienza della ordinanza medesima per iniziare il tentativo di mediazione. Parte resistente ha eccepito il mancato assolvimento della procedura di mediazione obbligatoria domandando dichiararsi l’improcedibilità della domanda attorea. L’eccezione è fondata atteso che non risulta espletata la predetta procedura il cui onere grava sulla parte che ha interesse alla prosecuzione del giudizio (nella specie l’intimante non avendo parte resistente azionato alcuna domanda riconvenzionale). Alla luce di quanto precede, pertanto, la domanda va dichiarata improcedibile. (Ghigo Giuseppe Ciaccia) (riproduzione riservata)

Segnalazione dell’Avv. Ghigo Giuseppe Ciaccia


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