Omesso versamento di ritenute fino al 17 settembre 2011 e disparità di trattamento rispetto ai più gravi delitti di dichiarazione infedele e di omessa dichiarazione
Pubblicato il 06/06/15 10:23 [Doc.577]
di Redazione IL CASO.it


Segnalazione Dott.ssa Paola Castagnoli

Reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto - Art. 10-bis del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 - Questione di legittimità costituzionale - Disparità di trattamento - Omesso versamento delle ritenute risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituti - Esclusione

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale - violazione dell'art. 3 della Costituzione per la irragionevole disparità di trattamento della fattispecie considerata sia rispetto ai più gravi delitti di dichiarazione infedele e di omessa dichiarazione (artt. 4 e 5 del d.lgs. n. 74 del 2000), integrati da condotte maggiormente insidiose e lesive degli interessi del fisco; sia rispetto alla fattispecie criminosa analoga dell’omesso versamento dell’imposta sul valore aggiunto (IVA), prevista dall’art. 10-ter del d.lgs. n. 74 del 2000, quale risultante a seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale parziale di cui alla sentenza n. 80 del 2014 di questa Corte - dell’art. 10-bis del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 (Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell’articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205), nella parte in cui, con riferimento ai fatti commessi sino al 17 settembre 2011, punisce l’omesso versamento delle ritenute risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti – ovvero l’omesso versamento «di ritenute certificate, dovute in base alla relativa dichiarazione annuale» – per importi non superiori, per ciascun periodo d’imposta, ad euro 50.000, anziché ad euro 103.291,38.

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