Dell'omesso versamento della tassa di soggiorno ne risponde solidalmente oltre al gestore dell'unità ricettiva anche il curatore fallimentare
Pubblicato il 15/01/19 08:37 [Doc.5773]
di Redazione IL CASO.it


Segnalazione e massima a cura del Prof. Avv. Francesco Fimmanò

Corte dei Conti, Toscana, sezione giurisdizionale, sentenza n. 1, 9 gennaio 2019 - Pres. Relatore A. Federici

Tassa di soggiorno - soggetto passivo d'imposta - gestore unità ricettiva come agente contabile - omesso versamento dell'imposta - responsabilità contabile

Tassa di soggiorno - mancata contestazione dell'omesso versamento - comportamento doloso - curatore fallimentare -vincolo di solidarietà - estensione della responsabilità contabile

In tema di tassa di soggiorno l'art. 4, comma 2 del d.lgs. n. 23/2011, in attuazione della riserva di legge di cui all'art. 33 Cost., individua i soggetti passivi del rapporto tributario tra coloro che soggiornano nella struttura recettiva, con la conseguente esclusione, nel silenzio normativo, del gestore dell'unità alberghiera dal rapporto tributario, non assumendo, pertanto, la funzione di sostituto o responsabile d'imposta.

Tuttavia, in attuazione delle norme sul federalismo fiscale municipale, i regolamenti comunali possono esternalizzare le funzioni di riscossione dell'imposta di soggiorno, che deve essere riversata nelle casse comunali, assegnando così al gestore una funzione strumentale ai fini dell'esazione della stessa distinta dall'obbligazione tributaria, ma il cui esercizio lo pone in una situazione di disponibilità materiale delle somme riscosse, aventi indubbia natura pubblica, e tali da qualificarlo come agente contabile, con obbligo di resa del conto.

L'omesso versamento dell'importo dovuto a valle della riscossione della tassa di soggiorno che non sia stato opportunamente contestato dalla curatela fallimentare in nome e per conto della società fallita, né tantomeno dal suo amministratore - legale rappresentante del periodo interessato, configura un comportamento connotato da dolo, integrante un'ipotesi di responsabilità contabile solidalmente ascrivibile al gestore e alla società e per essa, qualora versi in stato di fallimento, al curatore fallimentare.


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