Compromettibilità in arbitri di impugnazione di delibera assembleare di società per omessa convocazione del socio. Clausola compromissoria per arbitrato irrituale ed improcedibilità del giudizio ordinario
Pubblicato il 30/01/19 00:00 [Doc.5838]
di Redazione IL CASO.it


Segnalazione e massima a cura degli Avv.ti Giuseppe Amato e Ambra De Domenico - Amato, Matera & Associati, Studio Legale

Tribunale di Brescia, Sezione Impresa -22 gennaio 2019

Compromettibilità in arbitri di impugnazione di delibera assembleare di società per omessa convocazione del socio. - Clausola compromissoria per arbitrato irrituale ed improponibilità del giudizio ordinario.

Segnalazione e massima a cura degli Avv.ti Giuseppe Amato e Ambra De Domenico - Amato, Matera & Associati, Studio Legale
Delibera assemblea dei soci - Impugnazione - Omessa convocazione - Clausola compromissoria statutaria - Disponibilità del diritto - Compromettibilità in arbitri - Sussistenza.
Come precisato di recente dalla Corte di Cassazione (ordinanza n. 27736/2018) "attengono a diritti indisponibili, come tali non compromettibili in arbitri ex art. 806 c.p.c., soltanto le controversie relative all'impugnazione di deliberazioni assembleari di società aventi oggetto illecito o impossibile, le quali danno luogo a nullità rilevabili anche di ufficio dal giudice, cui sono equiparate, ai sensi dell'art. 2479 ter c.c., quelle prese in assoluta mancanza di informazione, sicché la lite che abbia ad oggetto l'invalidità della delibera assembleare per omessa convocazione del socio, essendo soggetta al regime di sanatoria previsto dall'art. 2379 bis c.c., può essere deferita ad arbitri" (sulla possibilità, sul piano generale, di compromettere in arbitri le impugnazioni di delibere assembleari aventi ad oggetto diritti disponibili: Cass. 17283/2015, secondo cui "le controversie aventi ad oggetto la validità delle delibere assembleari, tipicamente riguardanti i soci e la società in relazione ai rapporti sociali, sono compromettibili in arbitri ai sensi dell'art. 34, comma 1, del d.lgs. n. 5 del 2003, qualora abbiano ad oggetto diritti disponibili. […]").

Il più recente orientamento giurisprudenziale - sopra richiamato -, cui il tribunale ritiene di aderire, risulta in contrasto con alcune - più risalenti - pronunce della giurisprudenza di legittimità (Cass. 999/1965 e, soprattutto, 1148/2004, secondo cui "non può essere oggetto di compromesso la controversia riguardante l'impugnazione della delibera assembleare di un consorzio di urbanizzazione o di manutenzione per omessa convocazione del socio impugnante, atteso che oggetto del giudizio non è il diritto - disponibile - di partecipare all'assemblea (in concreto non sorto a causa dell'omessa convocazione), bensì la carenza di un requisito procedimentale - la convocazione, appunto, di tutti i soci - indispensabile per la formazione dell'assemblea e della deliberazione assembleare, e dunque un diritto indisponibile"), con conseguente, oggettiva incertezza della questione trattata.

Clausola compromissoria statutaria - Arbitrato irrituale - Impugnazione Delibera assemblea dei soci- Improponibilità domanda.
Rilevata la natura irrituale dell'arbitrato previsto dallo statuto, va dichiarata l'improponibilità della domanda attrice, da proporsi avanti agli arbitri irrituali.


Conformi: Cass. Civ. n.30519 del 30.12.2011; Cass. Civ. Sez. VI, n. 15890 del 20.09.2012.


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