Azione di ripetizione di indebito nel conto corrente bancario
Pubblicato il 11/06/15 18:56 [Doc.593]
di Redazione IL CASO.it
Segnalazione e massima dellâavv.Domenico Iodice - Riproduzione riservata
Eccezione di prescrizione â conto attivo
âLa banca ha eccepito la prescrizione del diritto allegando lâassenza di contratto scritto di affidamento / apertura di credito e deducendo la circostanza che il conto corrente, di cui è causa, è stato sempre in attivo dal 2002 (circostanza questa non contestata da parte attrice come risulta dalla memoria di replica per cui deve ritenersi ammessa) per cui dal momento in cui il conto è passato in attivo la relativa rimessa ha avuto evidente funzione di pagamento facendo decorrere da quel momento il termine di prescrizioneâ
Affidamento di fatto â Conto attivo e onere della prova
âParte attrice ha dedotto lâesistenza di un affidamento di fatto di talchè tutte le rimesse avrebbero natura ripristinatoria e dunque la prescrizione del diritto alla ripetizione decorrerebbe dalla chiusura del conto del 3 maggio 2011e dunque non sarebbe prescritto il diritto alla ripetizioneâ¦a prescindere dal riconoscimento dellâesistenza di un affidamento bancario di fatto provato sulla base dei documenti ( estratti conto scalari, centrale rischi) su cui in giurisprudenza si registrano diverse posizioniâ¦,nel caso che ci occupa â¦.il dato rilevante è costituito dallâessere stato il conto in attivo dal 2002 con la conseguenza che addebiti sullo stesso non hanno mai costituito pagamento non realizzando uno spostamento patrimoniale dal correntista alla banca, ma semplicemente lâutilizzo dei fondi del correntista. Dunque era onere del correntista, che agisce per la ripetizione, la prova dei pagamenti successivi aventi natura solutoria secondo lâarresto delle SU ossia la prova del versamento su conto passivo â¦ovvero oltre il fidoâ
Capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi â legittimità dal 2000
âSullâindebita capitalizzazione si rammenta che a far tempo dallâentrata in vigore della delibera CICR 9/2/2000 questa è legittima in presenza di pattuizione e pari periodicità â
âNon si condivide la tesi sostenuta da parte attrice â¦secondo cui la previsione della delibera CICR , nel legittimare la capitalizzazione , sarebbe una previsione di condizioni peggiorative per la clientela e dunque necessiterebbe di accordo scritto, non essendo sufficiente la, pur intervenuta e provata, pubblicazione in Gazzetta Ufficialeâ
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