Azione di ripetizione di indebito nel conto corrente bancario
Pubblicato il 11/06/15 18:56 [Doc.593]
di Redazione IL CASO.it


Segnalazione e massima dell’avv.Domenico Iodice - Riproduzione riservata

Eccezione di prescrizione – conto attivo
“La banca ha eccepito la prescrizione del diritto allegando l’assenza di contratto scritto di affidamento / apertura di credito e deducendo la circostanza che il conto corrente, di cui è causa, è stato sempre in attivo dal 2002 (circostanza questa non contestata da parte attrice come risulta dalla memoria di replica per cui deve ritenersi ammessa) per cui dal momento in cui il conto è passato in attivo la relativa rimessa ha avuto evidente funzione di pagamento facendo decorrere da quel momento il termine di prescrizione”

Affidamento di fatto – Conto attivo e onere della prova
“Parte attrice ha dedotto l’esistenza di un affidamento di fatto di talchè tutte le rimesse avrebbero natura ripristinatoria e dunque la prescrizione del diritto alla ripetizione decorrerebbe dalla chiusura del conto del 3 maggio 2011e dunque non sarebbe prescritto il diritto alla ripetizione…a prescindere dal riconoscimento dell’esistenza di un affidamento bancario di fatto provato sulla base dei documenti ( estratti conto scalari, centrale rischi) su cui in giurisprudenza si registrano diverse posizioni…,nel caso che ci occupa ….il dato rilevante è costituito dall’essere stato il conto in attivo dal 2002 con la conseguenza che addebiti sullo stesso non hanno mai costituito pagamento non realizzando uno spostamento patrimoniale dal correntista alla banca, ma semplicemente l’utilizzo dei fondi del correntista. Dunque era onere del correntista, che agisce per la ripetizione, la prova dei pagamenti successivi aventi natura solutoria secondo l’arresto delle SU ossia la prova del versamento su conto passivo …ovvero oltre il fido”

Capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi – legittimità dal 2000
“Sull’indebita capitalizzazione si rammenta che a far tempo dall’entrata in vigore della delibera CICR 9/2/2000 questa è legittima in presenza di pattuizione e pari periodicità”
“Non si condivide la tesi sostenuta da parte attrice …secondo cui la previsione della delibera CICR , nel legittimare la capitalizzazione , sarebbe una previsione di condizioni peggiorative per la clientela e dunque necessiterebbe di accordo scritto, non essendo sufficiente la, pur intervenuta e provata, pubblicazione in Gazzetta Ufficiale”


© Riproduzione Riservata