La proposta di concordato che indichi le percentuali promesse ai creditori è una proposta con garanzia ?
Pubblicato il 13/06/15 11:14 [Doc.596]
di Redazione IL CASO.it


Segnalazione e massime del Prof. Avv. Marco Capecchi

Concordato preventivo – Risoluzione – contraddittorio – pubblico ministero – commissario giudiziale – liquidatore – legittimazione creditori.

Nel procedimento camerale diretto a sentir dichiarare la risoluzione del concordato preventivo:
- non è necessaria la partecipazione del Pubblico Ministero;
- il commissario giudiziale ed il liquidatore nominato in sede concordataria non sono parti in quanto non sono titolari di alcun autonomo interesse giuridico, ma possono essere sentiti nell’ambito dei poteri istruttori d’ufficio del Tribunale;
- i creditori della società ammessa al concordato e l’ex amministratore possono intervenire nel giudizio ma solo in modo adesivo e non anche autonomo.
- non è necessario procedere all’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i creditori.

Concordato preventivo – Risoluzione.

La proposta di concordato che indichi la percentuale di soddisfazione dei creditori e il tempo entro il quale gli stessi verranno soddisfatti deve qualificarsi come proposta di cessione con garanzia e, pertanto, qualsiasi sensibile inadempimento nei tempi e nella percentuale del pagamento dei crediti integra gli estremi di un inadempimento di non scarsa importanza che legittima la risoluzione del concordato (nel caso di specie era previsto il pagamento del 34% dei crediti chirografari in un tempo di circa due anni).

Il dies a quo per la decorrenza del termine di decadenza di cui all’art. 186 l.f., non può essere individuato nell’ultimo atto di liquidazione in quanto tale fase deve ancora essere seguita dal riparto delle somme tra i creditori.

Il concordato preventivo che non riesca ad assicurare una percentuale non simbolica di soddisfazione dei creditori chirografari integra l’inadempimento di non scarsa importanza che ne giustifica la risoluzione.

Laddove sia proposta, oltre alla domanda di risoluzione del concordato, anche quella di fallimento, il Tribunale può, con la medesima sentenza, accogliere entrambe le domande.


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