Contratto di sponsorizzazione (con testimonial): rileva la vita privata?
Pubblicato il 13/06/15 11:37 [Doc.598]
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L’aver concluso un contratto di sponsorizzazione non può comportare per il “testimonial” la rinuncia a scelte di vita che, pur essendo del tutto legittime, potrebbero provocare un offuscamento della propria immagine pubblica, come ad esempio nel caso di una relazione sentimentale non approvata dal pubblico oppure nel caso della rottura di una relazione coniugale o ancora nel caso di professione di idee “controcorrente” o di conversione ad un credo religioso “impopolare” in un certo contesto storico e sociale; tali comportamenti non possono certo considerarsi inadempimenti di obblighi nascenti dal contratto di sponsorizzazione, in quanto sono espressione del diritto di autodeterminazione del singolo e l’eventuale assunzione da parte del “testimonial”, al momento della conclusione del contratto dell’obbligazione di astenersi da condotte di tal genere sarebbe nulla e priva di effetti, perché in contrasto con i principi generali – sanciti anche nella Costituzione – in tema di diritti della personalità. In particolare, la decisione dello sportivo di trascorrere una notte con una o più prostitute o con transessuali attiene alla sua vita privata e al suo diritto di vivere come crede la sua sessualità, senza che ciò possa neppure astrattamente far configurare l’inadempimento di un obbligo (eventualmente nullo) contrattualmente assunto con lo sponsor.


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