Nullità dell'assegno bancario rilasciato a titolo di garanzia
Pubblicato il 13/06/15 18:02 [Doc.601]
di Redazione IL CASO.it
Segnalazione Dott. Antonio De Piano
Opposizione a decreto ingiuntivo â assegno bancario - denunzia di vizi e difetti della merce â Disconoscimento di scrittura privata â istanza di verificazione.
Eâ nullo per contrarietà a norme imperative (art. 31 r.d. 1736/1933) il patto con cui si conviene il rilascio a garanzia di un assegno bancario, il quale costituisce un mezzo di pagamento, perché non è consentito alla volontà delle parti di modificare la natura intrinseca del titolo.
Ai sensi dellâart. 1495 comma 3 c.c., la denunzia dei vizi e difetti può essere proposta anche in via di eccezione purché i vizi siano stati denunziati entro otto giorni dalla scoperta.
Se il venditore eccepisce la tardività della denunzia di vizi e difetti rispetto alla consegna delle merce, è onere del compratore provare di aver denunziato vizi e difetti secondo i termini ex. art. 1495 c.c.
In caso di disconoscimento tempestivo di un documento, se la parte che intende valersene non chiede istanza di verificazione ex. art. 216 c.p.c., il documento è inutilizzabile ai fini della decisione.
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