La cessazione dell'attività commerciale prevalente non sottrae al fallimento l'imprenditore agricolo
Pubblicato il 04/03/19 00:00 [Doc.6014]
di Redazione IL CASO.it


Una volta accertato l'esercizio in concreto di attività commerciale, in misura prevalente sull'attività agricola contemplata in via esclusiva dall'oggetto sociale di un'impresa agricola costituita in forma societaria, questa resta assoggettabile a fallimento nonostante la sopravvenuta cessazione dell'esercizio di detta attività commerciale prevalente al momento del deposito di una domanda di fallimento a suo carico.


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