L'ingiungente che chiede l'esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto deve provare adeguatamente il proprio diritto
Pubblicato il 11/03/19 00:00 [Doc.6047]
di Redazione IL CASO.it


Ai fini della concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto occorre l'esistenza di una prova "adeguata" dei fatti costitutivi del diritto vantato dall'opposto secondo i canoni del giudizio ordinario di merito, e tale "adeguatezza" si ha o quando la documentazione della fase sommaria ha valore di prova scritta anche nel giudizio di opposizione, o quando viene integrata da idonea altra documentazione o, infine, quando - pur nell'assenza di prova scritta secondo i canoni del giudizio ordinario - non vi è stata contestazione dei fatti costitutivi da parte dell'opponente.


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