Denunzia ex art. 2409 c.c.: attualità e dannosità almeno potenziale delle gravi irregolarità gestorie.
Pubblicato il 13/03/19 00:00 [Doc.6053]
di Redazione IL CASO.it


Segnalazione e massime a cura dell'Avv. Gaetano Anzani (Studio Legale Associato Sutich-Barbieri-Sutich di Reggio Emilia)

La denuncia ex art. 2409 c.c. ha ad oggetto il fondato sospetto di gravi irregolarità gestorie che devono essere attuali ed idonee a produrre una lesione patrimoniale per la società, mentre l'istituto è privo del carattere sanzionatorio proprio dell'azione di responsabilità.

Pertanto, il requisito della potenzialità del danno preclude la denuncia di tutte le irregolarità c.d. informative, come quelle configurabili nei bilanci di esercizio, per le quali - ancorché possano costituire fatti di rilevante gravità - non sia stato dedotto un pregiudizio immediato e diretto rispetto al patrimonio della società.

L'omesso accertamento della perdita di continuità aziendale rileva non solo con riferimento alla tecnica di redazione del bilancio secondo criteri liquidatori, ma si pone anche come causa dei danni che si sono verificati per il prosieguo dell'attività aziendale, sicché è suscettibile di integrare una violazione grave e almeno potenzialmente produttiva di danno valorizzabile ai sensi dell'art. 2409 c.c.

Le irregolarità denunciabili ai sensi dell'art. 2409 c.c. devono involgere l'intera attività della società, sicché l'illegittimità di singoli atti autonomamente impugnabili non assume rilievo, posto che in caso contrario difetterebbe il requisito della residualità del procedimento.


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