Effetti del fallimento sul rapporto di conto corrente
Pubblicato il 19/03/19 08:00 [Doc.6088]
di Redazione IL CASO.it


Segnalazione e massima a cura dell'Avv. Giampaolo Morini

La sentenza di fallimento determina lo scioglimento ipso iure del contratto di conto corrente e la cristallizzazione, alla corrispondente data, dei rapporti di debito/credito tra le parti (Cass. 19325 del 21.08.2013).

Per il computo del termine di prescrizione ex art. 2934, 2962 c.c., il dies a quo deve essere ricondotto alla sentenza dichiarativa di fallimento.

Ai sensi degli artt. 51, 53, 67, 107 e 125 TUB nonché della Delibera CICR del 29.03.1994 e del 11.07.2012, e delle circolari attuative della banca d'Italia, per l'intervenuta prescrizione del credito, deve essere rettificato il contenuto della segnalazione in Centrale Rischi.


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