La banca non può agire in via esecutiva contro il debitore in liquidazione coatta amministrativa
Pubblicato il 25/03/19 00:00 [Doc.6094]
di Redazione IL CASO.it


L'art. 41 T.U.B., che costituisce privilegio esclusivamente processuale, fa espresso riferimento alla circostanza del "fallimento" del debitore, con ciò circoscrivendo la sua portata unicamente rispetto a tale procedura concorsuale specifica, e pertanto non è applicabile nei confronti del debitore che sia posto in liquidazione coatta amministrativa.

[Sulla base di tale principio, il Tribunale ha dichiarato improcedibile l'esecuzione forzata promossa dalla banca contro una Cooperativa edilizia posta in liquidazione coatta amministrativa.]


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