Il diritto alla provvigione del mediatore nel caso di divergenza tra affare intermediato e contratto concluso e tra parti dellâaffare e parti del contratto
Pubblicato il 18/06/15 20:29 [Doc.610]
di Redazione IL CASO.it
Segnalazione e massime a cura dellâAvv. Francesco Mainetti
Mediazione - Contratto di Mediazione - Previsione provvigione in caso di comunicazione della accettazione di proposta irrevocabile â Preliminare di preliminare â Validità .
Nel contratto di mediazione, il diritto alla provvigione di cui allâart. 1755 c.c. sorge nel momento in cui può ritenersi intervenuta la conclusione di un affare, ossia quando fra le parti messe in contatto dal mediatore si sia costituito un vincolo giuridico che abiliti ciascuna ad agire per lâesecuzione (o risoluzione) del contratto stesso; ne consegue che la provvigione spetta al mediatore anche quando il proponente lâacquisto ed il mediatore abbiano convenuto di subordinare il diritto alla provvigione alla semplice comunicazione al proponente dellâavvenuta accettazione da parte del promittente venditore della proposta di acquisto, integrando tale fattispecie la conclusione di un preliminare di preliminare. (Francesco Mainetti) (riproduzione riservata).
Mediazione â Affare concluso tra parti diverse ma riconducibili a quelle intermediate â Provvigione â Sussistenza.
Il mediatore ha diritto alla provvigione dai soggetti intermediati per la conclusione dellâaffare anche se questi sostituiscano altri a sé stessi nella stipulazione del contratto. (Francesco Mainetti) (riproduzione riservata).
Mediazione â Divergenza tra affare intermediato e contratto concluso â Diritto alla provvigione del mediatore â Caratteristiche.
Il diritto alla provvigione del mediatore spetta se è concluso lâaffare programmato e non se è concluso il contratto programmato, poiché la disciplina codicistica della mediazione, ai fini della maturazione del diritto al compenso, non richiede che vi sia una coincidenza totale ed assoluta tra lâoggetto iniziale delle trattative e quello conclusivo dellâaffare, in quanto il diritto al compenso va ricollegato esclusivamente allâutilità dellâopera svolta dal mediatore nel favorire la conclusione dellâaffare inteso come fatto generatore del vincolo obbligatorio, e non anche alle forme giuridiche mediante le quali lâaffare stesso sia stato concluso, né alla circostanza che la formalizzazione finale coincida in tutto e per tutto con le modalità di gestione del rapporto nella fase delle trattative (nella fattispecie lâoriginaria proponente lâacquisto aveva poi fatto concludere la compravendita ad una società di leasing, con la quale aveva parallelamente stipulato un contratto di locazione finanziaria dellâimmobile). (Francesco Mainetti) (riproduzione riservata).
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